I documenti finali del processo partecipativo

Nella legge troviamo agli artt. 10 e 16 i riferimenti ad alcuni documenti e atti, ai quali (in coerenza con le necessità legate a un procedimento amministrativo e contabile che implica erogazione di fondi e verifica) è stata aggiunta la relazione finale.

La lettura coordinata mostra la necessità di alcune precisazioni.

In particolare, i documenti, gli atti, le comunicazioni elencati dalla legge sono (in ordine cronologico e logico):

  1. Il documento di proposta partecipata (DocPP);
  2. La validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia;
  3. L’atto deliberativo dell’ente responsabile di recepimento del DocPP;
  4. L’approvazione di un documento conclusivo che dà atto del processo partecipativo seguito e della proposta partecipata e del recepimento o meno della proposta partecipata;
  5. (in caso di non recepimento della proposta: comunicazione pubblica)

 

(1) Il Documento di Proposta Partecipata è il prodotto del processo partecipativo – di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni (art. 10, prima parte comma 4, LR 3/2010). vedi approfondimento

(2) La validazione del DocPP è prevista dall'art. 16, 2' comma.

Per i documenti di cui ai punti (3) e (4), emerge una criticità, parrebbero contenere l’uno l’altro: al punto (3) si parla della necessità di un atto deliberativo (ovvero di una deliberazione, anche programmatica, di Giunta o Consiglio) che recepisce il DocPP, mentre al punto (4) si parla di un “documento conclusivo”, che pare qualcosa di più simile a una relazione di quadro generale, ed ha una funzione esplicativa della puntuale deliberazione di cui al punto (3).

E’ come se il processo avesse esito in due specifici elementi: uno, descrittivo generale (punto 4), con le caratteristiche di una relazione di accompagnamento che ha valore di premessa dell’atto amministrativo vero e proprio, che è quello del punto (3).

Si ritiene siano possibili, per gli enti responsabili, diverse “strade”, tutte legittimamente percorribili:

  • È possibile fondere, in un solo atto, che possiamo chiamare il Documento conclusivo, gli adempimenti richiesti ai punti (3) e (4). ll Documento conclusivo include entrambi i contenuti (premesse, descrizione del processo e decisione amministrativa) e viene approvato da un organo dell’ente responsabile (la Giunta o il Consiglio).
  • E' possibile tuttavia anche acquisire il DocPP quale prodotto del processo partecipativo ed in seguito, con un ulteriore atto, dare atto del percorso e del recepimento o meno della proposta.
  • È altresì possibile acquisire il DocPP quale prodotto del processo partecipativo e dare atto del processo partecipativo nell’atto in cui l’ente responsabile riprende la decisione sul procedimento amministrativo che aveva sospeso prima dell’avvio del processo partecipativo stesso.

 

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ultima modifica 2017-01-18T16:03:00+01:00
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