Il Comitato di garanzia locale
Il Comitato di garanzia locale è previsto dalla l.r. 15/18 all'art. 12, comma 4 lett.d) e la costituzione di tale Comitato costituisce elemento di premialità.
Il Comitato di garanzia, nell'ambito del percorso partecipativo, ha l’obiettivo di verificare il rispetto dei tempi e delle azioni previste, dell’applicazione dei metodi e del rispetto del principio di imparzialità dei conduttori/ facilitatori.
Inoltre, può svolgere funzioni di monitoraggio del processo sia durante il percorso stesso che dopo la conclusione per la “verifica” dell’implementazione degli esiti.
Se il progetto prevede la costituzione del comitato nel progetto occorre indicare
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le modalità di costituzione
- quando?
- come?
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da chi è (o come sarà) composto il comitato stesso
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come opererà
(ad esempio: incontri propri / audizioni del Tavolo di Negoziazione / presenza agli incontri partecipativi / attività di reporting / lettura verbali incontri
Proprio per il ruolo di supervisione sull'imparzialità del conduttore del processo e del corretto svolgimento dello stesso, nel Comitato di garanzia locale non possono sedere membri dello staff di progetto, sebbene debbano mantenere comunicazioni e aggiornamenti periodici e possano essere chiamati in riunione dallo stesso comitato per riferire.