L’affidamento dei servizi di trasporto sanitario tra mercato e Terzo Settore
La pronuncia in commento (TAR Campania, Napoli, sez. V, 9 gennaio 2023, n. 123) respinge il ricorso di un ente del terzo settore avverso la decisione di un’azienda sanitaria locale di affidare i servizi di trasporto sanitario con una procedura di gara aperta ai sensi del codice degli appalti.
Da questa sentenza, parte il commento di Eugenio Fidelbo, per Labsus, rispetto a alla declinazione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e terzo settore negli artt. 55-57 d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con d.m. 31 marzo 2021, n. 72.
Non mancano infatti i dubbi in materia, che rendono abbastanza complicata la sua applicazione per le Amministrazioni Pubbliche, considerando che esistono spesso altre leggi sullo stesso tema anche europee e/o provvedimentisuccessivi, la cui applicazione prioritaria viene chiarita solo attraverso pronunciamenti giuridici.
Nel caso in questione un’associazione di volontariato, iscritta nell’apposita sezione del registro unico nazionale degli enti del terzo settore e attiva nei servizi di trasporto sanitario, ha impugnato il bando e la successiva delibera con cui un’Asl napoletana ha indetto una gara aperta ai sensi dell’art. 60 dell’allora vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza (trasporto primario) e di trasporto dei pazienti in ambulanza (trasporto secondario), da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I provvedimenti dell’azienda sanitaria sono stati oggetto di due motivi di ricorso. Il primo attiene, radicalmente, all’individuazione del plesso normativo cui sottoporre la procedura di affidamento: la ricorrente contesta, cioè, l’applicazione del codice dei contratti pubblici, in favore delle rilevanti disposizioni contenute nel codice del terzo settore. Il secondo, subordinato al mancato accoglimento del primo, riguarda invece la scelta delle modalità di procedura di gara nell’ambito di quelle previste dal codice dei contratti.
E’ sul primo punto naturalmente che l’analisi di Filoboni si concentra, specificando meglio le motivazioni addotte dal collegio e desumendo - più dai “vuoti”, piuttosto che dai “pieni”- il carattere decisivo dal punto di vista giuridico.
L’articolo, preciso e puntuale di cui vi invitiamo alla lettura, è completato dalla sentenza sopra richiamata.