L’amministrazione condivisa nei servizi pubblici locali: il riconoscimento dell’auto-organizzazione sociale
Fabio Giglioni, professore ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma, da anni collabora con Labsus affrontando il tema dell’amministrazione condivisa alla luce delle novità legislative in materia.
In particolare, dall’uscita del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n 201, il professor Giglioni, ha più volte proposto editoriali finalizzati ad approfondire il riferimento operato nell’ultima riforma dei servizi pubblici locali, rispetto al tema dell’ amministrazione condivisa.
In un precedente editoriale, pubblicato a fine 2023, il professore si era già soffermato in modo particolare sull’art. 18 del D.Lgs 201/22, mentre, l’editoriale che ci viene oggi sottoposto, affronta il significato dell’art. 10 e, i commi 2 e 4.
Partendo dal comma 4 dove si prevede che “gli enti locali possono istituire servizi di interesse economico generale solo se, a esito di un confronto tra le diverse soluzioni, i bisogni delle comunità locali non sono adeguatamente soddisfatti né dalle imprese operanti nel mercato, né dai cittadini, singoli o associati e collegandolo al comma 2 dove si stabilisce che, al fine di soddisfare i bisogni delle comunità locali, gli enti locali «favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni» il professore ci offre una lettura molto originale.
Di fatto, dice Giglioni: “l’elemento davvero essenziale è che l’attuale assetto è fondato sul riconoscimento delle comunità di avere potenzialmente le risorse per soddisfare i propri bisogni, senza aspettare che si attivino gli enti locali. Questi ultimi intervengono solo se è dimostrato che la comunità da sé non ce la fa. Si tratta di una novità dirompente che esalta il principio di sussidiarietà orizzontale con una limpidezza fin qui sconosciuta. Peraltro, il comma 5 stabilisce che l’attivazione del servizio da parte degli enti locali è determinata da una delibera che deve dar conto dell’istruttoria di confronto con le altre soluzioni e può essere sottoposta alla consultazione pubblica prima della sua adozione. Ne deriva, dunque, che l’istituzione dei servizi pubblici da parte degli enti locali non è più né libera, né scontata come in passato, salvo che disponga così la legge, circostanza che in ogni caso si verifica ancora in molti casi (si pensi ai servizi pubblici locali più noti: trasporti, energia, rifiuti, acqua, cultura, ecc.).”
L’articolo è suffragato anche da sentenze avvenute nel frattempo.
I ragionamenti che Giglioni ci propone, aprono così nuovi scenari al principio di sussidiarietà e all’auto-organizzazione sociale.
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