La certificazione di qualità "extra-bando"

Ai sensi dell'art. 18 della l.r.15/2018 "I soggetti di cui all'articolo 14 possono presentare al Tecnico di garanzia progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo regionale, esclusivamente ai fini della certificazione di qualità di cui al presente capo. In questi casi si applicano gli articoli 13, 15, 16 e 17".

La nuova legge sulla partecipazione ha previsto in modo espresso, cioè con un articolo dedicato, appunto l'art 18, la possibilità per il Tecnico di garanzia di certificare anche i progetti che non sono presentati nell'ambito dei Bandi per la concessione di contributi.

Naturalmente i progetti devono avere le stesse caratteristiche di qualità previste dalla legge e soprattutto:

  1. essere presentati da un soggetto, pubblico o privato, che potrebbe presentare domanda di contributi ai bandi (quelli dell'art.14);
  2. prevedere l'impegno alla sospensione del procedimento, oggetto del percorso partecipativo (art. 16);
  3. rispondere ai requisiti di qualità tecnica dell'art. 17, cioè la sollecitazione delle realtà sociali, l'inclusione, la presenza del Tavolo di negoziazione, l'utilizzo di metodi per la mediazione delle divergenze e l'accessibilità della documentazione.
Come si fa ad ottenere la certificazione per un percorso partecipativo ai sensi dell'art. 18?

E' necessario presentare il progetto, possibilmente utilizzando il fac-simile predisposto ed inviarlo al Tecnico di garanzia alla pec peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il Tecnico di garanzia della partecipazione, così come fa nell'ambito della procedura del bando, valuterà la presenza e la coerenza dei criteri di qualità all’interno del progetto presentato.

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ultima modifica 2021-11-18T17:26:29+01:00
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