Il Documento di Proposta Partecipata
E’ il prodotto del processo partecipativo – di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni (art. 10, prima parte comma 4, LR 3/2010).
Chi lo redige:
Il Responsabile del processo partecipativo.
A chi va inviato.
Prima al Tecnico di garanzia per la validazione ( art. 16, 2° comma), quindi all’Ente responsabile della decisione amministrativa competente a decidere sull’oggetto della proposta partecipativa.
A cosa serve:
L’Ente responsabile della decisione dovrà dare conto con un atto deliberativo (Giunta o Consiglio) dell’accoglimento in tutto o in parte della proposta contenuta nel DocPP. Qualora la delibera non accolga le proposte contenute nel DocPP, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione (art. 10, seconda parte comma 4).
Cosa contiene:
Considerato che il DocPP costituisce la base della delibera dell’Ente responsabile della decisione, nel DocPP devono ritrovarsi tutti gli elementi che possono aiutare l’autorità decisionale a decidere. Quindi:
- descrizione dell’oggetto del processo, motivando i bisogni ai quali deve rispondere,
- brevissima sintesi del percorso,
- le criticità e soprattutto le proposte scaturite dall’intero processo.
A rafforzare la sostanza delle proposte che vengono avanzate all’autorità decisionale, è necessario dichiarare se vi è stata validazione del DocPP da parte del Tavolo di negoziazione.
Il DocPP si distingue dalla Relazione finale, che è il documento indispensabile per concludere il processo ai fini del bando e riepilogarne i costi. Senza la Relazione finale non si può procedere alla liquidazione del saldo del contributo regionale.
La Relazione finale è da considerarsi atto interno al procedimento di gestione del bando annuale di contributi – mentre il DocPP ha valenza generale.