Riferimenti normativi

(art. 10)
Il prodotto del processo partecipativo che si conclude con un accordo è il documento di proposta partecipata (approvato dal tavolo di negoziazione) di cui le autorità decisionali (= l’ente responsabile) si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni.

Con atto deliberativo le istituzioni (= l’ente responsabile) danno conto del procedimento e dell'accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel documento di proposta partecipata.

Qualora le delibere si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità decisionali (= l’ente responsabile) devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.

(art. 16)

Il processo partecipativo si deve concludere con l'approvazione da parte dell'ente responsabile di un documento conclusivo che dà atto del processo partecipativo seguito e della proposta partecipata, validata da parte del tecnico di garanzia, oppure della non validazione del processo da parte del tecnico di garanzia stesso, cui segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

(art. 16)
L'ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, valutata la proposta partecipata, non ha obbligo alcuno e può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del procedimento partecipativo o di non recepirle.

È comunque tenuto a una comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica, che esponga le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del procedimento partecipativo.

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ultima modifica 2013-05-24T10:17:00+01:00
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