L'accordo formale

L’accordo formale è previsto dalla Lr 3/2010 all’art. 12 comma 3 “E’ considerato criterio premiante se i progetti contengono l’impegno formale dei principali attori territoriali coinvolti, mediante un accordo preventivo…"

Dunque l’accordo non è obbligatorio ma eventuale.

Chi lo deve e può sottoscrivere?

Innanzitutto il soggetto proponente e, se non coincidono, l’ente responsabile della decisione, poi “i principali attori territoriali organizzati”. 

Quali sono “i principali attori territoriali organizzati”?

Possono essere: le associazioni civiche, culturali, ambientaliste, imprenditoriali, sindacali, di categoria attive nel territorio e potenzialmente interessate all’oggetto del progetto, comitati di cittadini, istituti di partecipazione degli enti locali, come i comitati di quartiere, ma anche le imprese, i titolari di beni immobili, sempre ovviamente se potenzialmente interessati alla questione oggetto del percorso partecipativo. 

E le AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE?  

Anche le amministrazioni pubbliche possono firmare l’accordo formale, MA quelle che sono legate da un rapporto di rappresentanza con l'ente proponente, cioè sono rappresentate nell’organo di governo dell’ente proponente NON RILEVANO ai fini del punteggio, come ad esempio nel caso di Unione di Comuni quale ente proponente e i Comuni membri dell’Unione come soggetti firmatari dell’accordo. 

In riferimento alla forma l'accordo DEVE essere sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti e degli soggetti firmatari.

Sempre in riferimento alla forma l'accordo può essere approvato nelle forme ritenute più opportune dal proponente; ad esempio lo schema di accordo può essere approvato con la stessa deliberazione con cui l'ente responsabile della decisione sospende ogni atto amministrativo relativo al procedimento oggetto del percorso partecipativo, oppure, se si intende approvare il progetto con Deliberazione di Giunta, è possibile, con lo stesso atto, approvare anche lo schema di accordo formale, oppure è anche possibile fare una dichiarazione di intenti tra i sottoscrittori.

Quanti possono essere i principali attori territoriali organizzati sottoscrittori dell’accordo?

Non c’è un numero massimo, ma solo un numero minimo: devono essere più di uno, oltre naturalmente all’ente proponente e, se non coincidono, all’ente responsabile della decisione.

Con l’accordo formale i soggetti sottoscrittori individuano insieme i ruoli, le attività, le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo. 

Si presume che la presenza di un accordo formale attribuisca al progetto una maggiore affidabilità poiché gli attori chiave del progetto hanno già svolto una parte della fase di condivisione del percorso ed hanno già chiarito i ruoli e le tappe. 

L'accordo formale ai fini del punteggio nel Bando 2017  

Il Bando al punto 7, lettera r) ha inserito la sottoscrizione di un eventuale accordo formale tra gli elementi da descrivere nel progetto e, al punto 10.1 lettera g) e lettera h) ha qualificato la presenza dell’accordo come elemento che assegna un punteggio aggiuntivo. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante del Bando 2017 sarà verificato  in sede di valutazione, quanti e quali sono i soggetti firmatari ed anche in modo specifico il contenuto dell'accordo

Verrà assegnato un punteggio di 0,5 punti se l’accordo sarà ritenuto valido.

Verrà assegnato un punteggio di 1 punto se l'accordo, oltre ad avere gli stessi requisiti di cui al punto precedente, conterrà anche l'impegno dei firmatari a cooperare nella realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo, purché tali impegni siano puntualmente descritti.

I due punteggi non sono cumulabili.

 

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ultima modifica 2017-04-10T16:17:00+02:00
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