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Il Garante della comunicazione e della partecipazione è disciplinato dall’art. 56 della L.R. Emilia-Romagna 24/2017 ed è nominato dalle amministrazioni procedenti, ossia le amministrazioni che attivano un procedimento di pianificazione urbanistica.

I presidi di garanzia in capo a questa figura sono:
a) il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente;
b) la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) il diritto al contradditorio dei soggetti nei confronti dei quali il piano è destinato a produrre effetti diretti, prevedendo l'approvazione di un vincolo di natura espropriativa o conformativa;
d) il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contradditorio pubblico.

A tale scopo il Garante:
a) cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge che attengono alla pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi elaborati, alla pubblicazione, alla comunicazione e alla notifica degli avvisi di deposito;
b) rende accessibili sul sito web dell'amministrazione e fornisce ai richiedenti, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, ogni informazione disponibile sui contenuti del piano e del documento di Valsat, sull'esito delle valutazioni territoriali ed ambientali del piano, sulle osservazioni, presentate tempestivamente;
c) partecipa allo svolgimento dei processi partecipativi, collaborando alla predisposizione della sintesi delle opinioni, contributi, proposte e valutazioni raccolte in tali sedi.

Fonte: Regione Emilia-Romagna, L.R. 24/2017