Il Comitato di garanzia locale
Il Comitato di garanzia locale è previsto dalla legge regionale 15/2018 all'art. 12, comma 4 lett.d) e la sua costituzione è facoltativa.
Il Comitato ha l’obiettivo di verificare il rispetto dei tempi e delle azioni previste, dell’applicazione dei metodi e del rispetto del principio di imparzialità dei conduttori/ facilitatori, inoltre, può svolgere funzioni di monitoraggio del processo sia durante il percorso stesso, che dopo la conclusione per la “verifica” dell’implementazione degli esiti
La descrizione del Comitato è, naturalmente, a discrezione del proponente, ma è opportuno indicare:
- le modalità di costituzione (quando e come);
- la futura composizione (ad esempio un componente sarà designato da…);
- le modalità di attività, cioè come opererà (ad esempio: incontri propri / audizioni del Tavolo di Negoziazione / presenza agli incontri partecipativi / attività di reporting / lettura verbali incontri)
Proprio per il ruolo di supervisione sull'imparzialità del conduttore del processo e del corretto svolgimento dello stesso, nel Comitato di garanzia locale non possono sedere membri dello staff di progetto, sebbene debbano mantenere comunicazioni e aggiornamenti periodici e possano essere chiamati in riunione dallo stesso comitato per riferire.