Le FAQ del Bando 2025
Sommario:
Può esserci coincidenza tra soggetto richiedente ed ente titolare della decisione? |
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Sì, per i progetti presentati sulla Linea A può esserci coincidenza tra soggetto richiedente ed ente titolare della decisione, ad esempio quando il progetto viene presentato dal Comune, che è anche il titolare della decisione. Per i progetti presentati sulla Linea B, l’ente titolare della decisione e soggetto richiedente devono obbligatoriamente coincidere. |
Un soggetto può presentare più di un progetto? |
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Ogni soggetto può presentare una sola domanda. Fanno eccezione gli enti locali (anche associati), che possono presentare due progetti diversi: uno per la Linea A e uno per la Linea B. |
Un soggetto può essere ente decisore di più di un progetto, presentato da altri? |
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Sì, un ente titolare della decisione può candidare un progetto in qualità di beneficiario diretto del contributo regionale e può aderire, in qualità di ente titolare della decisione, ad un solo ulteriore progetto presentato da altro soggetto |
Un soggetto può sottoscrivere accordi preliminari in più progetti? |
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Sì, un soggetto può essere partner di molteplici progetti, senza limitazioni. L'accordo preliminare è sottoscritto con i principali attori del territorio in qualità di partner di progetto. Pertanto, un soggetto può sottoscrivere accordi formali preliminari in più progetti se vi partecipa come partner. |
Un soggetto può presentare un progetto e sottoscrivere accordi preliminari in progetti presentati da altri? |
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Sì, un soggetto può essere proponente di un progetto e contemporaneamente sottoscrivere accordi preliminari in altri progetti. |
Il proponente può essere un soggetto privato? |
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Sì, i soggetti giuridici privati possono essere beneficiari di contributo regionale. Nel caso specifico del Bando 2025 possono presentare domanda esclusivamente per la Linea A, purché abbiano ottenuto l’adesione formale dell’ente responsabile, ovvero l’ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. NON possono accedere al Bando i singoli cittadini. |
Un'Azienda sanitaria locale può presentare un progetto? |
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Sì, tra i beneficiari ammissibili rientrano gli "altri soggetti pubblici". Un'Azienda sanitaria locale rientra generalmente in questa categoria. Gli "altri soggetti pubblici" possono presentare domanda per la Linea A, purché siano titolari della decisione pubblica collegata al processo partecipativo o abbiano ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo. |
Un'università pubblica può presentare un progetto? |
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SI, l'università può presentare un progetto per la Linea A, perché è un ente pubblico e rientra tra i soggetti destinatari del bando. Lo può fare sia se è titolare della decisione pubblica, sia se ha ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo (ad esempio un ente locale). |
C’è un punteggio premiante per i comuni sotto i 5000 abitanti, i comuni derivanti da fusione, le unioni di comuni, i comuni in aree interne e montane? |
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Sì, per i progetti della linea A presentati dai comuni sotto i 5000 abitanti, i comuni derivanti da fusione, le unioni di comuni, i comuni in aree interne e montane è prevista una premialità pari a 6 punti. |
Cosa si intende per Comuni in aree interne e montane? |
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Per Comuni montani, si intendono quei Comuni individuati con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1734/2004 successivamente integrata dalla DGR 1813/2009. Per Comuni oggetto di intervento della Strategia Aree Interne si intendono quelli individuati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 473/2016. |
C’è una premialità per i Comuni colpiti da eventi eccezionali ?
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Sì, è prevista una specifica premialità per i Comuni colpiti da eventi eccezionali. Questa premialità si applica esclusivamente ai progetti presentati sulla Linea A. Viene assegnata una premialità ai Comuni colpiti da eventi eccezionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei due anni precedenti l’uscita del presente bando. Il punteggio assegnato per questa premialità è di 10 punti. Questo punteggio non è cumulabile con le altre premialità previste per la tipologia di beneficiario sulla Linea A (Soggetti giuridici privati; Comuni sotto i 5000 abitanti, i comuni derivanti da fusione, le Unioni di comuni, i comuni in aree interne e montane)
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Cosa si intende per “Premialità vincolate alla LR 15/2018 art. 12 commi 3 e 4”? |
Si tratta degli elementi di premialità espressamente previsti dalla legge regionale sulla partecipazione che riguardano:
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Quali sono i “Criteri di indirizzo LR 15/2018 art. 12 comma 2”? |
Sono previsti cinque criteri generali di indirizzo, validi sia per i progetti presentati sulla Linea A che sulla Linea B, e un sesto criterio diverso per ciascuna linea. Criteri generali di indirizzo:
Ulteriore criterio differenziato per ciascuna linea:
6bis. Cofinanziamento - ESCLUSIVAMENTE PER LA LINEA B |
Quali caratteristiche devono avere i progetti della Linea B? NOVITA’
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I progetti della LINEA B, percorsi rappresentativi deliberativi in attuazione Raccomandazione (UE) 2023/2836, devono avere le caratteristiche meglio definite al capitolo 2 del Bando: 1. i temi affrontati riguardano temi di particolare complessità quali dilemmi basati sui valori o politiche con impatti a lungo termine; 2. prevedono la costruzione di un campione rappresentativo di cittadini al fine di assicurare la diversità e rappresentatività dei partecipanti e raccogliere le opinioni delle comunità e delle voci più difficili da raggiungere; 3. prevedono dispositivi specifici per sviluppare un dibattito ampio ed informato permettendo, attraverso pratiche dialogiche tra istituzioni, cittadini, esperti e società civile, di raggiungere scelte migliori e condivise; 4. prevedono il Tavolo di Negoziazione (TdN) con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna. |
Che cosa è l’impegno formale qualificato? NOVITA’ |
Con l’impegno formale qualificato l’ente titolare della decisione definisce con chiarezza le modalità con cui concretizza l’impegno previsto dalla L.R. 15/2018 all’art 19 di rendere noto pubblicamente le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo e consente ai partecipanti di seguire gli sviluppi dell’attuazione delle decisioni nel tempo. Le modalità individuate, favoriscono la trasparenza, l’accountability per rinforzare la dimensione fiduciaria tra istituzioni e comunità. L’impegno formale qualificato è facoltativo; per l’attribuzione del punteggio premiante occorre assumere l’impegno attraverso un atto formale. |
Cosa comporta aderire all’uso della piattaforma regionale? NOVITA’ |
E’ facoltà dei proponenti aderire all’utilizzo della piattaforma regionale di e-democracy PartecipAzioni che prevede la concessione di un ambiente digitale dedicato al processo partecipativo. Chi aderisce, si impegna a garantire alcune attività minime, quali ad esempio: la produzione e aggiornamento dei contenuti riferiti al proprio processo partecipativo, la moderazione delle interazioni e l’utilizzo di alcune funzionalità della piattaforma. A chi aderisce, la Regione Emilia-Romagna garantisce una formazione dedicata e uno sportello di supporto per tutta la durata del progetto. L’adesione facoltativa è riconosciuta con un punteggio premiante. |
Cosa comporta aderire alla campagna regionale di monitoraggio? NOVITA’ |
La campagna di monitoraggio è coordinata dalla Regione Emilia-Romagna ed è finalizzata a raccogliere dati utili a valutare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi della LR 15/2018. Vengono raccolti dati statistici riferiti a genere/età/cittadinanza e altri dati per la valutazione di impatto dei processi. Aderendo alla campagna regionale, il beneficiario si impegna a somministrare ai propri partecipanti i form digitali per il monitoraggio.
Con l’adesione volontaria alla campagna regionale di monitoraggio si ritiene assolto ogni altro ulteriore impegno di monitoraggio a riscontro dell’art 12 comma 4 LR 15/2018 ed è assegnato un punteggio premiante. |
Cosa si intende per design del processo? NOVITA’
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Il design del processo è la definizione compiuta del percorso partecipativo nelle sue articolazioni minime: fasi, attività, esiti. I progetti presentati sulla Linea B dovranno inoltre indicare le modalità con le quali saranno messe in pratica le indicazioni della Raccomandazione EU 2023/2836. |
Prima della presentazione della domanda l'amministrazione responsabile della decisione quali atti dovrà adottare? |
L'amministrazione responsabile della decisione amministrativa deve assicurare gli impegni obbligatori ed eventualmente gli impegni facoltativi descritti nel bando. Se il progetto è candidato sulla Linea A, l’ente può scegliere se approvare una delibera o se sottoscrivere una dichiarazione firmata dal rappresentante legale dell’ente con l’impegno ad approvare la delibera degli impegni e a trasmetterla alla Regione Emilia-Romagna entro 10 gg lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, qualora il progetto risultasse ammissibile a contributo. Se invece il progetto è candidato sulla Linea B, l’ente deve deve approvare obbligatoriamente una delibera dell’ente con gli impegni assunti. |
Devono essere allegati i curricula del responsabile e dei componenti dello staff di progetto? |
NO, non è necessario allegare i curricula. Serve compilare il modulo Responsabile e staff di progetto disponibile Modulistica — Partecipazione |
Cosa si intende per partner di progetto? |
I partner di progetto sono organizzazioni pubbliche e/o private che hanno sottoscritto l’accordo preliminare manifestando il loro ruolo nell’ambito delle attività del processo, anche a titolo oneroso |
Possono essere ammesse al finanziamento anche singole fasi del processo partecipativo? |
Sì, possono essere ammesse a finanziamento anche singole fasi del processo partecipativo ma esclusivamente per i progetti della Linea A |
C'è un obbligo di cofinanziamento dei progetti? |
NO, non è obbligatoria nessuna partecipazione finanziaria da parte del soggetto proponente o dei partner. Per i progetti sulla linea B, l’eventuale presenza di cofinanziamento è elemento premiante nella valutazione. |
Il co-finanziamento determina una premialità? |
SI, è riconosciuta una premialità ma esclusivamente per i progetti della linea B |
Progetti LINEA B: quale documentazione deve attestare il co-finanziamento? NOVITA’ |
Il cofinanziamento, impegno facoltativo, deve essere indicato nella delibera dell’ente proponente, con l’assunzione degli impegni obbligatori e facoltativi |
Progetti LINEA B: chi può cofinanziare il progetto? NOVITA’ |
Sia l’ente proponente che i partner sottoscrittori dell’accordo preliminare possono cofinanziare il progetto con loro risorse finanziarie. In ogni caso, le modalità di cofinanziamento devono essere descritte nella delibera dell’ente proponente e, nel caso di partner cofinanziatori, anche nell’accordo preliminare. |
Progetti LINEA B: il cofinanziamento può essere solo di tipo finanziario? NOVITA’ |
Il soggetto beneficiario può cofinanziare sia con risorse finanziare sia valorizzando a cofinanziamento le spese generali di funzionamento (max 10% costo totale di progetto) e le spese di proprio personale interno (max 10% costo totale di progetto) dedicato ad attività di progetto. I partner sottoscrittori dell’accordo preliminare possono cofinanziare sia con risorse finanziare sia mettendo a disposizione del progetto voucher e/o buoni spesa a copertura dei gettoni di partecipazione, dichiarandone il valore reale complessivo. A titolo esemplificativo sono voucher e/o buoni spesa: abbonamenti trasporto pubblico, abbonamenti impianti sportivi comunali, ingressi per eventi/attività culturali etc… |
Entro quale data deve iniziare il progetto? |
La data di avvio del progetto dipende dalla Linea su cui è stato presentato: Per i progetti ammessi sulla Linea A, l'avvio del progetto deve avvenire entro e non oltre il 20/09/2025. L'avvio coincide con la data formalmente comunicata alla Regione Emilia-Romagna Per i progetti ammessi sulla Linea B, l'avvio del progetto deve avvenire entro e non oltre il 30/10/2025. Anche in questo caso, l'avvio coincide con la data formalmente comunicata alla Regione Emilia-Romagna |
Cosa si intende per avvio formale del processo partecipativo? |
Per avvio formale del processo partecipativo si intende un’azione del percorso che abbia rilevanza. Ad esempio, la costituzione dello staff di progetto, il primo incontro del Tavolo di Negoziazione, la presentazione del progetto in un evento pubblico, l’avvio di una rilevazione tramite la somministrazione di questionari... |
Quale documentazione è necessario inviare per dare avvio formale al percorso? |
Per comunicare l’avvio formale del percorso partecipativo è necessario inviare una dichiarazione sulla base di un modello predisposto dalla Regione, firmata digitalmente dal legale rappresentante. La comunicazione deve essere inviata tramite pec all'indirizzo: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it |
Entro quanti giorni saranno pubblicate le graduatorie? |
Le graduatorie, separate per Linea A e Linea B, saranno approvate dalla Regione con atto dirigenziale del Responsabile del procedimento entro 60 giorni consecutivi dalla data di scadenza del bando. |
Che cosa è la certificazione di qualità? |
È una delle funzioni del Tecnico di garanzia in materia di partecipazione (vedi art. 3, comma 1 lett. d) e art 8, comma 1, lett. b) della L.r. 15/2018). Il Tecnico di garanzia esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità al fine della concessione dei contributi regionali. Solo i progetti che ottengono la certificazione di qualità sono ammessi alla formazione della graduatoria. |
Quali sono gli elementi di qualità tecnica che un progetto deve avere per ottenere la certificazione? |
Sono individuati dall'art 17 della L.r. 15/2018: a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura; b) l’inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l’attivazione del processo; c) la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo; d) l’utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa o deliberativa; e) l’accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo. |
La sezione relativa agli elementi di qualità tecnica per la certificazione del Tecnico di garanzia deve essere compilata obbligatoriamente? |
SI, la sezione relativa agli elementi di qualità tecnica per la certificazione del Tecnico di garanzia, deve essere compilata IN TUTTE LE SUE PARTI. Non è sufficiente fare un richiamo generico ad altre sezioni del progetto. La mancata compilazione, anche solo di una sottosezione, comporta la NON CERTIFICAZIONE del progetto (punto 6 del Bando). |
Che cosa significa rendere accessibile via web la documentazione del processo? |
I cittadini interessati al processo devono poter accedere liberamente a tutta la documentazione, dal progetto presentato, alle convocazioni degli incontri, ai report delle assemblee dei cittadini o dei gruppi di lavoro, ai verbali del Tavolo di negoziazione e del Comitato di garanzia locale, all'eventuale documentazione fotografica, sino al Documento di proposta partecipata, ed anche alle relazioni inviate al Tecnico di garanzia. L’accesso via web deve essere garantito o attraverso pagine dedicate appositamente alla comunicazione del processo, oppure tramite una sezione del sito istituzionale dell’ente titolare. Significa garantire che tutta la documentazione relativa al progetto e al percorso partecipativo sia consultabile tramite pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo. Questo elemento è considerato un requisito di qualità ed è obbligatorio per l'ottenimento della Certificazione di Qualità da parte del Tecnico di Garanzia Ci sono due modi principali per soddisfare questo obbligo: 1. Aderire all'utilizzo della piattaforma digitale regionale PartecipAzioni: Questo è uno degli impegni facoltativi che possono essere assunti. L'adesione a questa piattaforma esenta automaticamente dall'obbligo di garantire l'accessibilità web della documentazione tramite altre pagine dedicate. 2.Garantire l'accessibilità tramite pagine web dedicate (se non si aderisce a PartecipAzioni): Se il soggetto proponente non aderisce alla piattaforma PartecipAzioni, deve comunque indicare nel progetto come intende garantire l'accessibilità web di tutta la documentazione attraverso pagine appositamente dedicate. |
Che cosa è il Comitato di garanzia locale? |
Il Comitato di garanzia locale è previsto dall'art. 12, comma 4 lett.d) della L.r. 15/2018. È un comitato che è possibile costituire per verificare il rispetto dei tempi del percorso, delle azioni previsti, dei metodi che si prevede di utilizzare ed anche per verificare il rispetto dell’imparzialità nel corso del processo da parte dei conduttori. Il Comitato di garanzia locale può anche svolgere la funzione di monitorare l’esito del processo. |
È obbligatorio prevedere un Comitato di garanzia? |
NO, non è obbligatorio costituirlo. L’eventuale costituzione del Comitato di garanzia rientra tra le caratteristiche tecniche e sarà oggetto di valutazione tecnica con eventuale attribuzione di punteggio come previsto da bando.
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Che cos'è un accordo preliminare? |
E’ un accordo preliminare sottoscritto tra il soggetto proponente ed i principali attori del territorio con il quale vengono individuati e condivisi i ruoli e il contributo dato da ciascuno alle attività e allo svolgimento del processo partecipativo. I soggetti sottoscrittori dell’accordo preliminare diventano partner di progetto. |
Quali sono i contenuti dell’accordo preliminare? |
Con l’accordo formale preliminare i soggetti sottoscrittori possono individuare insieme i ruoli, le attività, le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo e anche gli eventuali impegni per la realizzazione delle proposte scaturite dal processo partecipativo. Con l’accordo è altresì possibile concordare le attività di progetto svolte dai partner, i cui costi sono coperti dal beneficiario tramite quota parte del contributo regionale. |
Chi sottoscrive l'accordo preliminare? |
L'accordo preliminare DEVE essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti firmatari. Nel modulo di candidatura del progetto, sia per la Linea A che per la Linea B, viene richiesto di indicare se il progetto è supportato da un accordo preliminare con i principali attori del territorio. Se la risposta è affermativa è obbligatorio allegare l'Accordo in copia semplice (non autenticata) ed elencare tutti i soggetti sottoscrittori, specificando per ciascuno il Nome dell'organizzazione/ente, la tipologia e il comune della sede . |
Con quale forma deve essere approvato l'accordo preliminare? |
L'accordo preliminare deve essere approvato con un atto ritenuto idoneo dal soggetto proponente, in coerenza con la natura e l’organizzazione dell’ente. Può essere incluso nella stessa deliberazione con cui si approva il progetto partecipativo e si sospendono eventuali atti amministrativi relativi al procedimento oggetto del percorso; in alternativa, può essere adottato tramite una specifica deliberazione di giunta o formalizzato attraverso una dichiarazione di intenti sottoscritta dai soggetti coinvolti. |
Viene assegnato un punteggio premiante se il percorso prevede un accordo preliminare? |
Sì, viene assegnato un punteggio premiante ai progetti che prevedono un accordo formale preliminare. Il punteggio massimo assegnato per la presenza dell'accordo preliminare varia a seconda della Linea del progetto: Per i progetti candidati sulla Linea A, la premialità per l'accordo preliminare è di Max 6 punti Per i progetti candidati sulla Linea B, la premialità per l'accordo preliminare è di Max 3 punti. |
Spese ammissibili, Piano dei costi e rendicontazione del progetto
Quali sono i documenti contabili ammissibili ai fini della rendicontazione? |
I documenti contabili ammissibili ai fini della rendicontazione, per tutte le spese ad eccezione delle spese relative al personale interno, sono tutti quelli che "documentano" le spese di progetto, a titolo di esempio, le notule o fatture degli eventuali consulenti o incaricati esterni, le fatture per l’acquisizione di beni o servizi (fatture per l’acquisto di cancelleria per un evento, acquisizione servizio di baby sitting…), le fatture per il noleggio di sale o dell’attrezzatura utilizzata per l’attuazione del progetto… Questi documenti dovranno essere intestati al soggetto titolare del progetto e assegnatario del contributo e dovranno avere una data compresa tra la data di approvazione del Bando 2025 ed il termine del progetto come previsto da bando. Naturalmente i documenti contabili dovranno essere riferibili con certezza al progetto o, se è stata finanziata una singola fase, alla fase progettuale per la quale si è chiesto il finanziamento. Su tutti i documenti, ad eccezione di quelli riferiti alle spese generali di funzionamento, deve essere presente il codice CUP. |
È possibile variare il Piano dei costi di progetto? |
SI, il piano dei costi di progetto presentato in sede di domanda di contributo può essere variato in fase di attuazione, nel rispetto delle tipologie di spesa ammissibili e nel rispetto dei massimali previsti dal presente avviso: · quando le variazioni della singola tipologia di spesa rientrano in un valore massimo del 20% (in aumento o diminuzione) del contributo totale assegnato al progetto, è sufficiente che siano motivate nella Relazione finale; · quando le variazioni della singola tipologia di spesa superano il valore massimo del 20% (in aumento o diminuzione) del contributo totale assegnato al progetto, il beneficiario deve chiedere preliminare approvazione di modifica del piano dei costi alla Regione. |
Possono aumentare i costi del progetto nel corso delle attività? |
Nel caso in cui aumentino i costi del progetto rispetto al Piano finanziario, presentato alla Regione e dalla stessa approvato, questi sono sempre a totale carico dell'ente proponente e quindi non sono rilevanti ai fini della rendicontazione. |
Cosa succede se in sede di rendicontazione finale il totale dei costi rendicontato risulta di importo inferiore rispetto al Piano dei costi iniziale? |
Come indicato al punto 6.2 del Bando, “qualora nella rendicontazione economico-finanziaria vi sia una diminuzione dei costi totali a consuntivo inferiore al 10% rispetto ai costi approvati in sede di concessione, l’importo del contributo regionale rimarrà invariato. Qualora invece nella rendicontazione economico-finanziaria vi sia una diminuzione dei costi totali a consuntivo superiore al 10%, il contributo regionale verrà rideterminato (e pertanto ridotto), mantenendo uguale la percentuale di cofinanziamento” Se l’importo rendicontato risulta inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione, il contributo da erogare verrà proporzionalmente ricalcolato e sarà mantenuta la percentuale di contributo regionale riconosciuta al progetto in fase di concessione. In ogni caso l’importo di contributo da erogare non può mai essere superiore al contributo concesso né essere superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate. A titolo di esempio: Esempio 1) PROGETTO CON COFINANZIAMENTO - Supponiamo che un soggetto beneficiario abbia presentato un progetto dal costo complessivo di € 50.000, di cui € 40.000 concessi dalla Regione (80% del totale) ed € 10.000 a carico del beneficiario stesso (20% del totale). Il progetto si rivela meno oneroso del previsto (a causa di ribassi di gara o altro…) e in sede di relazione finale viene rendicontato un costo totale a consuntivo pari a €40.000. Il contributo regionale riconosciuto a saldo sarà riparametrato a €32.000, pari all’80% del costo totale rendicontato. Esempio 2) PROGETTO SENZA COFINANZIAMENTO - Supponiamo che un soggetto beneficiario abbia presentato un progetto dal costo complessivo di € 15.000, interamente coperto dal contributo regionale di pari importo (100% del totale). Il progetto si rivela meno oneroso del previsto (a causa di ribassi di gara o altro…) e in sede di relazione finale viene rendicontato un costo a consuntivo inferiore, pari a €13.000. Il contributo regionale riconosciuto a saldo sarà riparametrato a €13.000, pari all’100% del costo totale rendicontato. |
Sono ammissibili le spese a favore dei partner di progetto? NOVITA’ |
SI, sono ammissibili spese a favore di soggetti che sono partner di progetto , solo se svolgono attività previste dal progetto approvato e inserite nel Piano dei costi di progetto in fase di domanda. |
Sono ammissibili e come si rendicontano le spese per incarichi professionali esterni, per collaborazioni? |
Sono ritenute spese ammissibili anche quelle riferite a incarichi professionali esterni, incarichi di collaborazione occasionale e incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per la rendicontazione di questi costi sarà necessario allegare il contratto o l’incarico nonché le note spese o i cedolini. L'oggetto dell'incarico deve esplicitamente fare riferimento al progetto finanziato. Nel caso in cui l’incarico faccia riferimento a più progetti sarà necessario allegare anche una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la quota parte dell’incarico affidato, che fa riferimento al progetto partecipativo. In modo analogo anche alle note spese e ai cedolini, se non fanno riferimento al progetto finanziato, dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante che specifichi la quota parte dell’incarico affidato che fa riferimento al progetto partecipativo. |
Sono ammissibili le spese del personale dipendente?
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Sono ammissibili le spese del personale dipendente del beneficiario, nella misura massima del 10% del costo totale del progetto e solo se previste nel Piano dei Costi del progetto approvato. In fase di presentazione della domanda devono essere dettagliate le attività specifiche che si intendono svolgere con personale dipendente nell’ambito del progetto presentato. Si precisa che non sono ammesse le spese sostenute per “emolumenti di qualsiasi natura corrisposti al personale interno” laddove per emolumenti si intendono compensi una tantum aggiuntivi alla retribuzione ovvero compensi occasionali oltre lo stipendio. Esempio di compilazione: · attività di coordinamento del processo partecipativo: Coordinatore progetto dipendente = 1 x costo orario 18 euro x 30 ore = euro 540 · attività di formazione metodologie partecipative: Relatore seminari dipendente = 1 x costo orario 15 euro x 2 ore x 2 seminari = euro 60 · attività di comunicazione: Grafico dipendente = 1 x costo orario 15 euro x 12 ore = euro 180 · attività di gestione amministrativa: Amministrativo dipendente = 1 x costo orario 15 euro x 11 ore = euro 165 La rendicontazione delle spese per personale dipendente avverrà tramite Attestazione Spese per personale dipendente impegnato sul progetto e dovrà riportare le generalità dei dipendenti impegnati sul progetto, la tipologia di attività svolta nel progetto, il costo orario, il periodo di impegno e la quantità di ore dedicate al progetto. Ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle modalità di rendicontazione saranno comunicati successivamente. |
Cosa si intende per spese in conto capitale? |
Spesa in conto capitale è tutto ciò che rientra nel patrimonio dell'ente, cioè ciò che viene inventariato. |
I costi di progetto coperti dal cofinanziamento vanno rendicontati ? NOVITA’ |
SI, tutti i costi di progetto dovranno essere rendicontati, sia quelli coperti da contributo regionale che quelli coperti da cofinanziamento. |
Il contributo concesso in base alla L.R. 15/2018 può coprire anche gli oneri di realizzazione delle opere oggetto del percorso partecipativo? |
NO, il finanziamento della L.R. 15/2018 copre esclusivamente i costi del processo partecipativo, cioè le spese di progettazione del percorso partecipativo, le eventuali spese per la formazione rivolta al personale interno e riferita esclusivamente alle pratiche e ai metodi della partecipazione, le spese per l’organizzazione del percorso partecipativo e le spese di comunicazione. |
Cosa si intende per “Spese generali di funzionamento" e come si rendicontano? |
Al momento della presentazione del progetto, tra le macrovoci di spesa sono ammesse le “Spese generali di funzionamento”, nella misura massima del 10% del costo complessivo del progetto. Si considerano “generali” le spese indivisibili, riferibili alle attività del soggetto beneficiario nel loro complesso (un esempio classico sono le utenze, ma anche l’affitto dei locali in cui si svolgono le attività del soggetto beneficiario, le spese di pulizia, le spese di noleggio della fotocopiatrice o le spese per le risme di carta…). In sede di relazione finale, le spese generali non potranno superare il 510 % delle spese rendicontate. Esse saranno documentate attraverso l’indicazione degli estremi della fattura intestata al soggetto beneficiario, del nome del fornitore, e dell’importo conteggiato nella rendicontazione (che può essere una quota parte dell’importo complessivo della fattura). Non occorre allegare alla rendicontazione una copia digitale dei documenti contabili che si riferiscono alle “Spese generali di funzionamento”. |
Come si considera l’IVA? |
Le spese rendicontabili sono al netto di IVA. L’IVA, tuttavia, può costituire una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal beneficiario finale. In questo caso, occorre un’apposita autodichiarazione da rendersi in base al DPR n. 445/2000. L’IVA che sia comunque recuperabile non può considerarsi ammissibile. Nel caso di presentazione di fatture per eventuali acquisti in ambito UE ed extra UE, le stesse fatture potrebbero non essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle regole che vigono per l’acquisto di beni e/o servizi tra operatori residenti nella UE. Ciò comporterà l’obbligo, da parte del beneficiario residente in Italia, di procedere all’integrazione della fattura o all’emissione di una autofattura per assolvere l’IVA. Qualora il beneficiario italiano non possa detrarsi l’IVA assolta sull’integrazione della fattura o autofattura, il costo per l’IVA indeducibile potrà essere rendicontato, sempre previa autodichiarazione (DPR n. 445/2000). |
Codice CUP è obbligatorio per la rendicontazione delle spese? NOVITA’ |
Il Codice CUP deve essere indicato su tutti i documenti probatori di spesa, eccetto per le spese generali di funzionamento. Documenti di spesa senza codice CUP non possono essere ammessi a rendicontazione. |
I Documenti finali del percorso partecipativo
Quale atto viene considerato come conclusione del processo partecipativo? |
Viene considerato quale conclusione del processo la trasmissione del Documento di proposta partecipata (Docpp), validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile della decisione. |
Quale atto viene considerato come conclusione del progetto? |
Per dichiarare concluso il progetto e procedere alla liquidazione del saldo del contributo concesso, serve trasmettere alla Regione due documenti: 1. la Relazione finale, unitamente alla documentazione contabile per la rendicontazione delle spese sostenute; 2. Il provvedimento dell’ente responsabile della decisione di conclusione del progetto, con il quale dà atto della conclusione del processo partecipativo e del Documento di proposta partecipata. Senza questi documenti la Regione non può procedere alla liquidazione del saldo del contributo.
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Che cos'è il Documento di proposta partecipata o Docpp? |
Il Documento di proposta partecipata o Docpp è il risultato del processo partecipativo (art.3, comma 1 lettera b) della L.r. 15/2018); è il documento che contiene le proposte emerse dal percorso partecipativo e di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. |
A chi deve essere trasmesso il Docpp? |
Deve essere trasmesso prima al Tecnico di garanzia per la validazione all'indirizzo di posta elettronica certificata peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it e, a seguito della validazione, all'ente responsabile della decisione. |
Che cos'è la Relazione finale? |
La Relazione finale è l'adempimento riguardante la corretta gestione del progetto e la sua rendicontazione finale, inclusi i documenti contabili. Senza la Relazione finale e il provvedimento di presa d’atto la Regione non può procedere alla liquidazione del saldo del contributo. |
Come deve essere redatta la Relazione finale? |
La Relazione finale DEVE essere redatta e trasmessa secondo lo schema e le modalità che saranno comunicate a breve dalla Regione. |
Quando deve essere inviata la Relazione finale? |
La Relazione finale deve essere inviata entro i termini specificati per la conclusione del progetto, che variano a seconda della Linea di progetto. Per i progetti candidati sulla Linea A, la Relazione finale deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna entro il 30/04/2026. Per i progetti candidati sulla Linea B, la Relazione finale deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna entro il 31/12/2026
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A chi deve essere inviata la Relazione finale? |
La Relazione finale deve essere inviata al Responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.r.15/2018 Relazione finale 2024 " e per conoscenza al Tecnico di garanzia all'indirizzo peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it |
Che cos'è la presa d’atto del Docpp |
Dopo la conclusione del processo il titolare della decisione oggetto del processo partecipativo DEVE prendere atto del processo partecipativo realizzato, del documento di proposta partecipata e della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione. Non significa decidere in merito agli esiti ma solo acquisire le proposte. Questa “presa d’atto” deve essere formalizzata. Per gli enti locali significa l’approvazione di una deliberazione di Giunta. |
Cosa deve fare l’ente titolare della decisione dopo la presa d’atto? |
L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle In ogni caso l'ente responsabile deve: a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica; c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo. |