Le FAQ del Bando 2024
Sommario:
- Soggetto proponente
- Procedura di valutazione a scorrimento
- Valutazione tecnica
- Redazione del progetto
- Co-finanziamento
- Tempistica
- Certificazione di qualità
- Comitato di Garanzia locale
- Accordo formale preliminare
- Spese ammissibili, Piano dei costi e rendicontazione del progetto
- I documenti finali del percorso partecipativo
Un soggetto beneficiario del Bando 2023 può partecipare al Bando speciale 2024? |
|
NO, i soggetti che hanno beneficiato del contributo a seguito del Bando 2023 non possono presentare domande sul Bando speciale 2024. |
Può esserci coincidenza tra soggetto richiedente ed ente titolare della decisione?
|
|
SI, può esserci coincidenza tra soggetto richiedente ed ente titolare della decisione, ad esempio quando il progetto viene presentato dal Comune, che è anche il titolare della decisione. |
Un soggetto può presentare più di un progetto? |
|
NO, ogni soggetto può presentare un solo progetto |
Un soggetto può essere ente decisore di più di un progetto, presentato da altri? |
|
NO, ogni soggetto può, oltre a presentare un progetto, essere ente decisore di un solo ulteriore progetto |
Un soggetto può sottoscrivere accordi formali preliminari in più progetti? |
|
SI, ogni soggetto può sottoscrivere accordi formali preliminari in più progetti |
Un soggetto può presentare un progetto e sottoscrivere accordi formali preliminari in progetti presentati da altri? |
|
SI, un soggetto può essere proponente di un progetto e contemporaneamente sottoscrivere accordi formali preliminari in altri progetti. |
Il proponente può essere un soggetto privato? |
|
SI, sia la legge regionale 15/2018 che il bando prevedono espressamente che i beneficiari dei contributi possano essere anche soggetti giuridici privati, ma NON singoli cittadini, purché abbiano ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo. |
Un'Azienda sanitaria locale può presentare un progetto? |
|
SI, purché sia titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo o abbia ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo. |
Un'università pubblica può presentare un progetto? |
|
SI, l'università può presentare un progetto, perché è un ente pubblico e rientra tra i soggetti destinatari del bando. Lo può fare sia se è titolare della decisione pubblica, sia se ha ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo (ad esempio un ente locale). |
C’è un punteggio premiante per i comuni sotto i 5000 abitanti, i comuni derivanti da fusione, le unioni di comuni, i comuni in aree interne e montane? |
|
SI, per i progetti presentati dai comuni sotto i 5000 abitanti, i comuni derivanti da fusione, le unioni di comuni, i comuni in aree interne e montane è prevista una premialità pari a 7 punti, eventualmente cumulabile con la premialità per beneficiari che non hanno ricevuto contributi nei 3 anni precedenti, pari a 3 punti. |
Cosa si intende per Comuni in aree interne e montane? |
|
Per Comuni montani, si intendono quei Comuni individuati con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1734/2004 successivamente integrata dalla DGR 1813/2009. Per Comuni oggetto di intervento della Strategia Aree Interne si intendono quelli individuati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 473/2016. |
Procedura di valutazione a scorrimento
Cosa si intende per “Procedura di valutazione a scorrimento? |
I progetti saranno presi in esame secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per l’ammissibilità a contributo è previsto l’ottenimento del punteggio minimo di 55 punti, di cui almeno 45/80 punti per la componente di valutazione tecnica da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione, e almeno 10/20 punti per la componente Certificazione di qualità da parte del Tecnico di garanzia. Eventuali progetti non finanziabili per esaurimento delle risorse, accedono solo alla valutazione per la certificazione di qualità. NOVITA' |
Prima della presentazione della domanda l'amministrazione che atti dovrà adottare? |
L'amministrazione responsabile della decisione amministrativa cui fa riferimento il progetto deve assumere formalmente (cioè con deliberazione) l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo che possa anticipare o pregiudicare l'esito del progetto e l’ impegno a dare atto della conclusione del processo, attraverso una deliberazione che sancisce la conclusione dell’intero progetto e nella quale l’ente darà atto del processo partecipativo, del documento di proposta partecipata e dell’ottenimento della relativa validazione, o meno, da parte del Tecnico di garanzia. |
Devono essere allegati i curricula del responsabile e dei componenti dello staff di progetto? |
NO, non è necessario allegare i curricula. |
È necessario incaricare una società di consulenza? |
NO, non è necessario. Se tuttavia è già stata coinvolta una società di consulenza o se sono già stati incaricati dei singoli professionisti esterni è necessario indicare i nominativi e specificarne le qualificazioni. |
Cosa si intende per partner di progetto? |
I partner di progetto sono i soggetti organizzati che svolgono attività organizzative o forniscono risorse e servizi finalizzati al percorso partecipativo, che hanno sottoscritto l’accordo preliminare a titolo non oneroso. |
Possono essere ammesse al finanziamento anche singole fasi del processo partecipativo? |
SI, possono essere ammesse a finanziamento anche singole fasi del processo partecipativo. |
C'è un livello di partecipazione finanziaria minima a carico del soggetto proponente? |
NO, l'intero costo può essere richiesto come contributo (massimo 15.000 euro), oppure parte dei costi di progetto può essere cofinanziato dal soggetto proponente e/o da altri soggetti aderenti al progetto. |
Il co-finanziamento determina una premialità? |
NO, il co-finanziamento non determina alcuna premialità. |
Quale documentazione deve attestare il co-finanziamento, in fase di domanda? |
NON è necessario allegare alcuna documentazione per attestare il co-finanziamento. |
Entro quale data deve iniziare il progetto? |
Il progetto deve iniziare con data inclusa tra il 01.07.2024 e 30.09.2024. Tale data determina il calcolo della durata massima complessiva del processo partecipativo, in caso di richiesta e concessione di proroga. |
Cosa si intende per avvio formale del processo partecipativo? |
Per avvio formale del processo partecipativo si intende un’azione del percorso che abbia rilevanza. Ad esempio, la costituzione dello staff di progetto, il primo incontro del Tavolo di Negoziazione, la presentazione del progetto in un evento pubblico, l’avvio di una rilevazione tramite la somministrazione di questionari … Poiché nello schema di Bando si richiede la data presunta di avvio del percorso partecipativo è necessario, se il progetto viene finanziato, formalizzare l’avvio del percorso, cioè la sua effettiva attivazione. |
Quale documentazione è necessario inviare per dare avvio formale al percorso? |
Per comunicare l’avvio formale del percorso partecipativo è necessario inviare una dichiarazione sulla base di un modello predisposto dalla Regione, firmata digitalmente dal legale rappresentante. La comunicazione deve essere inviata tramite pec all'indirizzo: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it |
Entro quanti giorni sarà pubblicata la graduatoria? |
La graduatoria sarà approvata entro 30 giorni CONSECUTIVI dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande |
Che cosa è la certificazione di qualità? |
È una delle funzioni del Tecnico di garanzia in materia di partecipazione (vedi art. 3, comma 1 lett. d) e art 8, comma 1, lett. b) della L.r. 15/2018). Il Tecnico di garanzia esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità al fine della concessione dei contributi regionali. Solo i progetti che ottengono la certificazione di qualità sono ammessi alla formazione della graduatoria. |
Quali sono gli elementi di qualità tecnica che un progetto deve avere per ottenere la certificazione? |
Sono individuati dall'art 17 della L.r. 15/2018: a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura; b) l’inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l’attivazione del processo; c) la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo; d) l’utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa o deliberativa; e) l’accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo. |
La sezione relativa agli elementi di qualità tecnica per la certificazione del Tecnico di garanzia deve essere compilata obbligatoriamente? |
SI, la sezione relativa agli elementi di qualità tecnica per la certificazione del Tecnico di garanzia, deve essere compilata IN TUTTE LE SUE PARTI. Non è sufficiente fare un richiamo generico ad altre sezioni del progetto. La mancata compilazione, anche solo di una sottosezione, comporta la NON CERTIFICAZIONE del progetto (punto 6 del Bando). |
Che cosa significa rendere accessibile via web la documentazione del processo? |
I cittadini interessati al processo devono poter accedere liberamente a tutta la documentazione, dal progetto presentato, alle convocazioni degli incontri, ai report delle assemblee dei cittadini o dei gruppi di lavoro, ai verbali del Tavolo di negoziazione e del Comitato di garanzia locale, all'eventuale documentazione fotografica, sino al Documento di proposta partecipata, ed anche alle relazioni inviate al Tecnico di garanzia. L’accesso via web deve essere garantito o attraverso pagine dedicate appositamente alla comunicazione del processo, oppure tramite una sezione del sito istituzionale dell’ente titolare. |
Che cosa è il Comitato di garanzia locale? |
Il Comitato di garanzia locale è previsto dall'art. 12, comma 4 lett.d) della L.r. 15/2018. È un comitato che è possibile costituire per verificare il rispetto dei tempi del percorso, delle azioni previsti, dei metodi che si prevede di utilizzare ed anche per verificare il rispetto dell’imparzialità nel corso del processo da parte dei conduttori. Il Comitato di garanzia locale può anche svolgere la funzione di monitorare l’esito del processo. |
È obbligatorio prevedere un Comitato di garanzia? |
NO, non è obbligatorio costituirlo. L’eventuale costituzione del Comitato di garanzia rientra tra le caratteristiche tecniche e sarà oggetto di valutazione tecnica con una premialità da 0 a 2 punti.
|
Che cos'è un accordo formale preliminare? |
Per accordo formale preliminare si intende un accordo stipulato tra il soggetto richiedente, l’ente responsabile e i partner di progetto, ovvero principali attori organizzati del territorio. |
Quali sono i contenuti dell’accordo formale preliminare? |
Con l’accordo formale preliminare i soggetti sottoscrittori individuano insieme i ruoli, le attività, le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo e in alcuni casi anche gli impegni per la realizzazione delle proposte scaturite dal processo partecipativo. |
Chi sottoscrive l'accordo formale preliminare? |
L'accordo formale preliminare DEVE essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti firmatari. |
Con quale forma deve essere approvato l'accordo formale preliminare? |
Nelle forme ritenute più opportune dal proponente; ad esempio, lo schema di accordo può essere approvato con la stessa deliberazione con cui l'ente responsabile della decisione approva il progetto e sospende ogni atto amministrativo relativo al procedimento oggetto del percorso partecipativo, oppure, può essere approvato con una deliberazione di giunta apposita, ma è anche possibile fare una dichiarazione di intenti tra i sottoscrittori. |
Viene assegnato un punteggio premiante se il percorso è prevede un accordo formale preliminare? |
La presenza di un accordo formale preliminare rientra tra le premialità vincolate alla LR 15/2018 e sarà oggetto di valutazione tecnica con una premialità da 0 a 5 punti. |
Spese ammissibili, Piano dei costi e rendicontazione del progetto
Quali sono i documenti contabili ammissibili ai fini della rendicontazione? |
I documenti contabili ammissibili ai fini della rendicontazione, per tutte le spese ad eccezione delle spese relative al personale interno, sono tutti quelli che "documentano" le spese di progetto, a titolo di esempio, le notule o fatture degli eventuali consulenti o incaricati esterni, le fatture per l’acquisizione di beni o servizi (fatture per l’acquisto di cancelleria per un evento, acquisizione servizio di baby sitting…), le fatture per il noleggio di sale o dell’attrezzatura utilizzata per l’attuazione del progetto… Questi documenti dovranno essere intestati al soggetto titolare del progetto e assegnatario del contributo (vedi Bando speciale punto 7.1 lettera a) e dovranno avere una data compresa nell'arco temporale dalla data di avvio del progetto, formalmente comunicata dal beneficiario alla Regione Emilia-Romagna il 31-12-2024, salvo concessione proroghe (vedi Bando speciale 2024 - punto 7.1. lettera b). Naturalmente i documenti contabili dovranno essere riferibili con certezza al progetto o, se è stata finanziata una singola fase, alla fase progettuale per la quale si è chiesto il finanziamento. |
È possibile variare il Piano dei costi di progetto? |
SI, il piano dei costi di progetto presentato in sede di domanda di contributo può essere variato in fase di attuazione, nel rispetto delle tipologie di spesa ammissibili e nel rispetto dei massimali previsti dal presente avviso:
|
Possono aumentare i costi del progetto nel corso delle attività? |
Nel caso in cui aumentino i costi del progetto rispetto al Piano finanziario, presentato alla Regione e dalla stessa approvato, questi sono sempre a totale carico dell'ente proponente e quindi non sono rilevanti ai fini della rendicontazione. |
Cosa succede se in sede di rendicontazione finale il totale dei costi rendicontato risulta di importo inferiore rispetto al Piano dei costi iniziale? |
Come indicato al punto 6.2 del Bando, “qualora nella rendicontazione economico-finanziaria vi sia una diminuzione dei costi totali a consuntivo inferiore al 10% rispetto ai costi approvati in sede di concessione, l’importo del contributo regionale rimarrà invariato. Qualora invece nella rendicontazione economico-finanziaria vi sia una diminuzione dei costi totali a consuntivo superiore al 10%, il contributo regionale verrà rideterminato (e pertanto ridotto), mantenendo uguale la percentuale di cofinanziamento” A titolo di esempio: Esempio 1) PROGETTO CON COFINANZIAMENTO - Supponiamo che un soggetto beneficiario abbia presentato un progetto dal costo complessivo di € 20.000, di cui € 15.000 concessi dalla Regione (75% del totale) ed € 5.000 a carico del beneficiario stesso (25% del totale). Il progetto si rivela meno oneroso del previsto (a causa di ribassi di gara o altro…) e in sede di relazione finale viene rendicontato un costo a consuntivo inferiore. Si aprono due possibilità:
Esempio 2) PROGETTO SENZA COFINANZIAMENTO - Supponiamo che un soggetto beneficiario abbia presentato un progetto dal costo complessivo di € 15.000, interamente coperto dal contributo regionale di pari importo (100% del totale). Il progetto si rivela meno oneroso del previsto (a causa di ribassi di gara o altro…) e in sede di relazione finale viene rendicontato un costo a consuntivo inferiore. Si aprono due possibilità:
|
Sono ammissibili le spese a favore dei partner di progetto? |
SI, sono ammissibili spese a favore di soggetti che sono partner di progetto. NOVITA’ |
Sono ammissibili e come si rendicontano le spese per incarichi professionali esterni, per collaborazioni? |
Sono ritenute spese ammissibili anche quelle riferite a incarichi professionali esterni, incarichi di collaborazione occasionale e incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per la rendicontazione di questi costi sarà necessario allegare il contratto o l’incarico nonché le note spese o i cedolini. L'oggetto dell'incarico deve esplicitamente fare riferimento al progetto finanziato. Nel caso in cui l’incarico faccia riferimento a più progetti sarà necessario allegare anche una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la quota parte dell’incarico affidato, che fa riferimento al progetto partecipativo. In modo analogo anche alle note spese e ai cedolini, se non fanno riferimento al progetto finanziato, dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante che specifichi la quota parte dell’incarico affidato che fa riferimento al progetto partecipativo. |
Sono ammissibili le spese del personale dipendente?
|
In relazione all’ammissibilità delle spese riferite al personale interno, si precisa che non sono ammesse le spese sostenute per “emolumenti di qualsiasi natura corrisposti al personale interno” laddove per emolumenti si intendono compensi una tantum aggiuntivi alla retribuzione ovvero compensi occasionali oltre lo stipendio. Sono quindi ammissibili le spese riferite al personale dipendente solo ed esclusivamente se coinvolto nelle attività di progetto, in qualsiasi fase impiegato per attività specifiche, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili. In fase di presentazione della domanda dovranno essere dettagliate le attività specifiche che si intendono svolgere con personale dipendente. Esempio di compilazione:
La rendicontazione delle spese per personale dipendente avverrà tramite Attestazione Spese per personale dipendente impegnato sul progetto e dovrà riportare le generalità dei dipendenti impegnati sul progetto, la tipologia di attività svolta nel progetto, il costo orario, il periodo di impegno e la quantità di ore dedicate al progetto. Ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle modalità di rendicontazione saranno comunicati successivamente. |
Cosa si intende per spese in conto capitale? |
Spesa in conto capitale è tutto ciò che rientra nel patrimonio dell'ente, cioè ciò che viene inventariato. |
Il contributo concesso in base alla L.R. 15/2018 può coprire anche gli oneri di realizzazione delle opere oggetto del percorso partecipativo? |
NO, il finanziamento della L.R. 15/2018 copre esclusivamente i costi del processo partecipativo, cioè le spese di progettazione del percorso partecipativo, le eventuali spese per la formazione rivolta al personale interno e riferita esclusivamente alle pratiche e ai metodi della partecipazione, le spese per l’organizzazione del percorso partecipativo e le spese di comunicazione. |
Cosa si intende per “Spese generali" e come si rendicontano? |
Al momento della presentazione del progetto, tra le macrovoci di spesa (oltre agli oneri per la progettazione, per la formazione, per l’acquisizione di beni e servizi…) sono ammesse le “Spese generali”, nella misura massima del 5% del costo complessivo del progetto. Si considerano “generali” le spese indivisibili, riferibili alle attività del soggetto beneficiario nel loro complesso (un esempio classico sono le utenze, ma anche l’affitto dei locali in cui si svolgono le attività del soggetto beneficiario, le spese di pulizia, le spese di noleggio della fotocopiatrice o le spese per le risme di carta…). In sede di relazione finale, le spese generali non potranno superare il 5% delle spese rendicontate. Esse saranno documentate attraverso l’indicazione degli estremi della fattura intestata al soggetto beneficiario, del nome del fornitore, e dell’importo conteggiato nella rendicontazione (che può essere una quota parte dell’importo complessivo della fattura). Non occorre allegare alla rendicontazione una copia digitale dei documenti contabili che si riferiscono alle “Spese generali”. |
Come si considera l’IVA? |
Le spese rendicontabili sono al netto di IVA. L’IVA, tuttavia, può costituire una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal beneficiario finale. In questo caso, occorre un’apposita autodichiarazione da rendersi in base al DPR n. 445/2000. L’IVA che sia comunque recuperabile non può considerarsi ammissibile. Nel caso di presentazione di fatture per eventuali acquisti in ambito UE ed extra UE, le stesse fatture potrebbero non essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle regole che vigono per l’acquisto di beni e/o servizi tra operatori residenti nella UE. Ciò comporterà l’obbligo, da parte del beneficiario residente in Italia, di procedere all’integrazione della fattura o all’emissione di una autofattura per assolvere l’IVA. Qualora il beneficiario italiano non possa detrarsi l’IVA assolta sull’integrazione della fattura o autofattura, il costo per l’IVA indeducibile potrà essere rendicontato, sempre previa autodichiarazione (DPR n. 445/2000). |
I Documenti finali del percorso partecipativo
Quale atto viene considerato come conclusione del processo partecipativo? |
Viene considerato quale conclusione del processo la trasmissione del Documento di proposta partecipata (Docpp), validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile della decisione. |
Quale atto viene considerato come conclusione del progetto? |
Il progetto viene concluso con la trasmissione alla Regione Emilia-Romagna del provvedimento dell’ente responsabile della decisione di conclusione del progetto, con il quale dà atto della conclusione del processo partecipativo e del Documento di proposta partecipata. Senza il provvedimento di presa d’atto e la Relazione finale la Regione non può procedere alla liquidazione del saldo del contributo.
|
Che cos'è il Documento di proposta partecipata o Docpp? |
Il Documento di proposta partecipata o Docpp è il risultato del processo partecipativo (art.3, comma 1 lettera b) della L.r . 15/2018); è il documento che contiene le proposte emerse dal percorso partecipativo e di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. |
A chi deve essere trasmesso il Docpp? |
Deve essere trasmesso prima al Tecnico di garanzia per la validazione all'indirizzo di posta elettronica certificata peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it e, a seguito della validazione, all'ente responsabile della decisione.
|
Che cos'è la Relazione finale? |
La Relazione finale è l'adempimento riguardante la corretta gestione del progetto e la sua rendicontazione finale, inclusi i documenti contabili. Senza la Relazione finale e il provvedimento di presa d’atto la Regione non può procedere alla liquidazione del saldo del contributo. |
Come deve essere redatta la Relazione finale? |
La Relazione finale DEVE essere redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione e scaricabile dal sito. |
Quando deve essere inviata la Relazione finale? |
La Relazione finale deve essere inviata entro il 15.02.2025 o entro il 31.03.2025, qualora il soggetto proponente abbia richiesto e ottenuto la proroga del progetto. |
A chi deve essere inviata la Relazione finale? |
La Relazione finale deve essere inviata al Responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.r.15/2018 Relazione finale 2024 " e per conoscenza al Tecnico di garanzia all'indirizzo peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it |
Che cos'è la presa d’atto del Docpp |
Dopo la conclusione del processo il titolare della decisione oggetto del processo partecipativo DEVE prendere atto del processo partecipativo realizzato, del documento di proposta partecipata e della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione. Non significa decidere in merito agli esiti ma solo acquisire le proposte. Questa “presa d’atto” deve essere formalizzata. Per gli enti locali significa l’approvazione di una deliberazione di Giunta. |
Cosa deve fare l’ente titolare della decisione dopo la presa d’atto? |
L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle In ogni caso l'ente responsabile deve: a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica; c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo. |