Anche la Regione Marche ha una legge sulla Partecipazione
“Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche” è il titolo della legge n. 31/2020 approvata il 23 luglio scorso dal Consiglio regionale delle Marche. Nel testo è stata introdotta anche la “Giornata della partecipazione”, che si svolgerà con cadenza annuale per promuovere la partecipazione sul territorio.
Fra le finalità della legge approvata (art. 1): incrementare la qualità democratica; sostenere l’innovazione sociale e istituzionale; favorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva; rafforzare la coesione sociale, valorizzando i saperi diffusi presenti nella società; favorire l’impegno delle persone nella cura dei beni comuni; valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini.
La Regione finanzierà dei progetti mirati ad aumentare la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti che possono intervenire per avviare i processi partecipativi sono persone che risiedono nel territorio interessato, coloro che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio medesimo o che sono interessati all'oggetto del processo partecipativo. Tra i soggetti che possono partecipare anche le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che hanno la propria sede nel territorio interessato dal processo o che hanno interesse allo stesso. In questo modo sarà possibile individuare le esigenze espresse degli stessi cittadini, rafforzare la coesione sociale, ridurre i costi e i conflitti, nonché valorizzare le competenze presenti nella società.
I processi partecipativi, finanziati dalla norma con 25 mila euro, potranno essere avviati su atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora assunto un atto definitivo (art. 10). È previsto, all’art. 12, il ricorso alle competenze di facilitatori ed esperti di processi partecipativi, al fine di garantire l’opportuno supporto al processo partecipativo stesso.
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