#Bandopartecipazione2021

Il Comitato di garanzia locale

Nel corso degli incontri dello Sportello Assistenza al Bando molte persone hanno chiesto chiarimenti sul Comitato di garanzia locale.

Il Comitato di garanzia locale è previsto dalla l.r. 15/18 all'art. 12, comma 4 lett.d) e la costituzione di tale Comitato rientra, nel Bando 2021, tra gli elementi che costituiscono le caratteristiche tecniche del progetto.

Il Comitato ha l’obiettivo di verificare il rispetto dei tempi e delle azioni previste, dell’applicazione dei metodi e del rispetto del principio di imparzialità dei conduttori/ facilitatori, inoltre, può svolgere funzioni di monitoraggio del processo, sia durante il percorso stesso, che dopo la conclusione per la “verifica” dell’implementazione degli esiti

La costituzione del Comitato non è obbligatoria.

Se si prevede di costituirlo occorre indicarlo nella sezione Caratteristiche tecniche, nel campo dedicato al monitoraggio.

Cosa è necessario scrivere?

La descrizione del Comitato è, naturalmente, a discrezione del proponente, ma è opportuno indicare:

  • la modalità di costituzione (quando e come);
  • la futura composizione (ad esempio un componente sarà designato da…);
  • le modalità di attività, cioè come opererà (ad esempio: incontri propri / audizioni del Tavolo di Negoziazione / presenza agli incontri partecipativi / attività di reporting / lettura verbali incontri)

Proprio per il ruolo di supervisione sull'imparzialità del conduttore del processo e del corretto svolgimento dello stesso, nel Comitato di garanzia locale non possono sedere membri dello staff di progetto, sebbene debbano mantenere comunicazioni e aggiornamenti periodici e possano essere chiamati in riunione dallo stesso comitato per riferire.

Approfondimenti:

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ultima modifica 2021-12-01T15:45:32+01:00
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