#Bandopartecipazione2021
Nel corso degli incontri dello Sportello Assistenza al Bando molte persone hanno chiesto chiarimenti sul Comitato di garanzia locale.
Il Comitato di garanzia locale è previsto dalla l.r. 15/18 all'art. 12, comma 4 lett.d) e la costituzione di tale Comitato rientra, nel Bando 2021, tra gli elementi che costituiscono le caratteristiche tecniche del progetto.
Il Comitato ha l’obiettivo di verificare il rispetto dei tempi e delle azioni previste, dell’applicazione dei metodi e del rispetto del principio di imparzialità dei conduttori/ facilitatori, inoltre, può svolgere funzioni di monitoraggio del processo, sia durante il percorso stesso, che dopo la conclusione per la “verifica” dell’implementazione degli esiti
La costituzione del Comitato non è obbligatoria.
Se si prevede di costituirlo occorre indicarlo nella sezione Caratteristiche tecniche, nel campo dedicato al monitoraggio.
Cosa è necessario scrivere?
La descrizione del Comitato è, naturalmente, a discrezione del proponente, ma è opportuno indicare:
- la modalità di costituzione (quando e come);
- la futura composizione (ad esempio un componente sarà designato da…);
- le modalità di attività, cioè come opererà (ad esempio: incontri propri / audizioni del Tavolo di Negoziazione / presenza agli incontri partecipativi / attività di reporting / lettura verbali incontri)
Proprio per il ruolo di supervisione sull'imparzialità del conduttore del processo e del corretto svolgimento dello stesso, nel Comitato di garanzia locale non possono sedere membri dello staff di progetto, sebbene debbano mantenere comunicazioni e aggiornamenti periodici e possano essere chiamati in riunione dallo stesso comitato per riferire.
Approfondimenti:
- La sezione dedicata al Bando 2021
- La guida facsimile (192.51 KB)per la redazione del progetto