Un passo decisivo per l’Amministrazione condivisa a Roma

Primo commento al nuovo Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni di Roma Capitale. Di Gregorio Arena

Questo interessante articolo di Gregorio Arena per Labsus, ci illustra le maggiori novità previste dal testo del primo Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni di Roma Capitale, approvato dalla Giunta capitolina il 24 novembre scorso, e che ora inizia il suo iter procedurale presso i Municipi e le Commissioni consiliari, per poi approdare in Assemblea Capitolina per l’approvazione.

Il testo è il risultato di un grande lavoro dell’Assessorato alla partecipazione con la collaborazione di Labsus, che ha contribuito all’adattamento alla realtà di una metropoli come Roma del prototipo di Regolamento che da anni Labsus propone ai comuni che intendono dotarsi di questo strumento, ma arricchito di alcune significative novità.

L’approvazione del Regolamento rappresenta un traguardo speciale per Labsus che da anni ne promuove la realizzazione e l’attuazione.

Per una più ampia implementazione, diventa ora fondamentale che cittadini e funzionari capitolini conoscano bene le nuove norme per svilupparne al massimo le potenzialità.

Seguiranno commenti più approfonditi quando, auspicabilmente nei primi mesi del 2023, l’Assemblea Capitolina approverà definitivamente il Regolamento. Fino ad allora il testo è pur sempre suscettibile di modifiche e quindi per il momento conviene limitarsi ad una ricognizione di carattere generale riguardante i punti salienti.

In questi primi commenti del testo del Regolamento viene posto in disamina l’elenco delle disposizioni costituzionali e legislative riportate da cui emerge l’esistenza, nel nostro sistema costituzionale e amministrativo, di due modelli di amministrazione fra loro complementari, che pur essendo fondati su due paradigmi molto diversi fra loro sono entrambi finalizzati al pieno sviluppo della persona ed alla tutela e promozione della dignità di ciascun essere umano.

Il “paradigma sussidiario”, trattato nell’art.18, ragiona in termini di attivazione delle “capacitazioni” di cui sono portatori i cittadini, prescrivendo che la Repubblica deve “favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale”, quelle che noi chiamiamo attività di cura dei beni comuni.

“Le persone che partecipano agli interventi di cura dei beni comuni sviluppano le proprie “capacitazioni” e dunque realizzano sé stesse mentre partecipano, grazie al fatto stesso che partecipano, mettendo a frutto sulla base di una libera scelta nella cura dei beni comuni, cioè dei beni di tutti, le proprie capacità e quindi crescendo come esseri umani.”

La citazione dell’art. 3, 2° comma nel primo articolo del nuovo Regolamento di Roma, voluta da Labsus, è un modo per ribadire l’interpretazione del principio di sussidiarietà che è stata alla base della fondazione di Labsus nel 2005, secondo la quale l’applicazione di tale principio non comporta in alcun modo un “ritrarsi” dei soggetti pubblici di fronte ad un attivarsi dei privati, bensì comporta la creazione di un’alleanza fra amministrazioni e cittadini attivi, nell’interesse generale.

Un aspetto inedito del Regolamento per l’amministrazione condivisa di Roma consiste nella distinzione introdotta nell’art. 2, 1° comma, lett. a) fra beni comuni materiali e immateriali, che invece altri regolamenti non prevedono.

E’ una distinzione interessante e utile perché rende evidente che i beni comuni oggetto di cura attraverso i patti non sono soltanto quelli materiali, come talvolta si tende a credere, bensì anche se non soprattutto quelli immateriali.

E spesso la cura di beni immateriali (come possono essere per esempio la coesione sociale o il senso di appartenenza ad una comunità), è la diretta conseguenza della cura di beni comuni materiali, come può essere un’area verde o uno spazio pubblico.

Un altro aspetto inedito del Regolamento per l’amministrazione condivisa di Roma è l’esplicito riconoscimento che i bambini e le bambine possono essere cittadini attivi e partecipare ai patti di collaborazione in quanto sono già cittadini.

E ancor di più emerge all’art. 3, 1° comma, lett. f), laddove fra i principi generali del Regolamento si afferma che “nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni, attraverso il coordinamento di adulti che ne assumano la responsabilità (insegnanti, docenti, genitori, etc.)”.

L’art. 5 del Regolamento per l’amministrazione condivisa di Roma prevede una figura di raccordo fra cittadini attivi e amministrazione comunale, rappresentata dal Responsabile Unico del Procedimento. Si tratta di un funzionario “individuato dal Dirigente” che “costituisce il punto di contatto tra i cittadini attuatori del patto e l’interfaccia con gli altri uffici dell’amministrazione.

E’ fondamentale che il RUP sia una persona capace di ascoltare i cittadini attivi, riconoscendone il ruolo di alleati preziosi da rispettare e sostenere, come prescrive la Costituzione, condividendo con essi la cura dei beni comuni della città.

Accanto al RUP potrà esserci un’altra figura che costituisce un’assoluta novità del Regolamento per l’amministrazione condivisa di Roma.

La figura del facilitatore opportunamente formato sulla materia che, oltre agli adempimenti procedimentali, curi l’interlocuzione con i cittadini attivi facilitando sia la fase di co-progettazione e di formazione dei patti, sia la fase della loro attuazione”.

Dopo l’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Capitolina sarà indispensabile una campagna di comunicazione pubblica su scala cittadina, per far conoscere a tutti i cittadini e le associazioni l’esistenza del Regolamento e dei patti.

E mentre Labsus continuerà anche nei prossimi mesi, come fa dal 2020, ad organizzare le Scuole di cittadinanza, il ruolo del facilitatore diventa cruciale in quanto, girando nel quartiere (che conosce perché ci vive oppure perché lo frequenta) individua le situazioni che possono essere oggetto di un intervento di cura mediante un patto di collaborazione. Deve essere una persona dotata di empatia, capacità di ascolto, di coordinamento e di mediazione dei conflitti.

Infine un cenno all’art. 15, riguardante le scuole e la formazione.
Il primo comma dispone che l’amministrazione “promuove e organizza percorsi formativi per i cittadini e per i propri dipendenti, anche attraverso eventi pubblici e percorsi partecipativi, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento”. Il tema della formazione è cruciale per l’attuazione del Regolamento.

Il secondo ed il terzo comma dell’art. 15 riguardano invece le scuole, intese sia come beni comuni materiali e immateriali, sia come istituzioni dotate di autonomia funzionale. Il secondo comma prevede dunque che l’amministrazione promuova “nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva, alla responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni e della povertà educativa ed alla sostenibilità ambientale attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le istituzioni scolastiche ed i genitori, gli studenti, gli insegnanti e chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali” (corsivo aggiunto).

Sono benvenute associazioni e comitati di quartiere, fondazioni, imprese for profit e no profit, enti del Terzo Settore, parrocchie, teatri, musei… e chiunque voglia impegnarsi per la cura delle scuole, insieme con le scuole, nel portare competenze, risorse e idee per la promozione del nuovo modello delle scuole aperte, partecipate e condivise.

 

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ultima modifica 2022-12-13T14:23:50+01:00
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