Legge sulla partecipazione
La clausola valutativa della legge sulla partecipazione (art.21) impegna la Giunta regionale a predisporre una Relazione e indica gli aspetti in base ai quali “dare conto”. Ma quali sono?
- analisi quantitativa e qualitativa dei processi partecipativi realizzati, evidenziandone la diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi da parte degli enti responsabili;
- come i criteri per la valutazione delle domande per l'ammissione a contributo dei progetti e le relative premialità incidono sulla formulazione della graduatoria;
- analisi dei processi partecipativi di cui all'articolo 12, comma 3;
- tipologia e caratteristiche dei processi partecipativi che hanno ricevuto la certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;
- attività di formazione realizzata per promuovere la cultura della partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;
- analisi sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti digitali nella realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per favorire la democrazia partecipativa.
Il gruppo di lavoro ha individuato un set di strumenti per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la redazione della Relazione. Tra queste una serie di indagini, di cui una demoscopica, rivolta ad un campione di persone residenti nel territorio emiliano-romagnolo, una seconda indagine rivolta ai cittadini che hanno preso parte a percorsi partecipativi, ma anche una indagine rivolta agli amministratori locali ed una ai partecipanti ai percorsi formativi organizzati dall'Area Partecipazione. della RER.
Accanto alle indagini si sta svolgendo un intenso lavoro di analisi dei percorsi partecipativi finanziati, in particolare dei punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione dei progetti e delle relazioni finali.