Attivazione del percorso

I processi partecipativi possono essere attivati dagli enti titolari della decisione stessa o da altri soggetti (pubblici o privati) che li hanno promossi e magari progettati, ma soltanto se hanno anche l’adesione dell’ente titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo stesso. In sostanza un processo partecipativo può essere attivato solo con l’adesione dell’ente titolare.

I soggetti non titolari della decisione, che vogliono dare inizio a un processo ma non riescono ad ottenere l'adesione dell’ente titolare, possono avvalersi della mediazione del Tecnico di garanzia. 

I titolari del diritto di partecipazione sono  tutti gli individui che ritengono di avere un interesse sulla questione oggetto della decisione.

Quando un soggetto dà inizio a un processo partecipativo l'organo amministrativo titolare della decisione, legittima l’apertura del processo partecipativo con un atto (che può essere una delibera di Giunta o di Consiglio).

Il progetto partecipativo può essere anche promosso e sollecitato tramite raccolte di firme da parte di cittadini, associazioni o comitati (istanze o petizioni (pdf13.27 KB)).

L’Ente responsabile del processo è l’ente titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo stesso e si impegna a sospendere ogni atto tecnico o amministrativo che possa pregiudicare l’esito del processo ( art. 12 c.1).

Tra i requisiti tecnici indispensabili del processo – al fine di ottenere il sostegno regionale – l’art. 12 c.2 individua:

  1. la persona fisica responsabile del processo: il referente
  2. il nominativo dei progettisti e dello staff del processo.
  3. le fasi del processo, i soggetti coinvolti o da coinvolgere, i metodi adottati, gli obiettivi perseguiti, i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione.
  4. I costi preventivati (anche per l’informazione ai cittadini)  e il rapporto costo- efficacia 

Il referente del processo è la persona fisica responsabile del processo stesso, per conto del soggetto richiedente. Deve essere persona a conoscenza di tutti i contenuti del progetti, non persona responsabile per la sola parte amministrativo gestionale del progetto.

Non deve essere necessariamente un funzionario della PA, o un funzionario dell’amministrazione promotrice o aderente al progetto stesso.

 

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Condizione necessaria per il buon avvio del processo partecipativo è la definizione precisa del progetto (art. 11 c. 2).

Se il processo concerne una decisione che coinvolge più enti, ognuno di essi, qualora abbia aderito al processo, dovrà motivare nei propri atti e nelle comunicazioni pubbliche, le scelte successive, sia quelle che tengono conto delle indicazione raggiunte attraverso il percorso di partecipazione, sia quelle eventualmente difformi.

Infatti la conclusione del processo partecipativo prevede la redazione di un atto conclusivo (Documento di Proposta Partecipata - DocPP) nel quale si dà atto del processo seguito e dell’esito dell’eventuale proposta partecipata (art. 11 c. 4).

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I processi partecipativi  che richiedono una governance complessa dovendo coinvolgere diversi enti territoriali e tecnici, possono essere affrontati  attivando un processo semplice o integrato.

Il  processo semplice è quello in cui  l’ente titolare della decisione apre un processo partecipativo soltanto sul suo spazio di decisione. In tal caso deve essere comunicato attraverso i canali attivati,  quale potrà essere l’impatto massimo ottenibile dall’esito del processo.

Il processo integrato è quello in cui l’ente promotore e titolare di uno spazio decisionale sul procedimento (può riguardare anche solo un "parere"), coinvolge, ottenendone l’adesione, tutti gli altri enti che hanno competenza in quel procedimento. 
E’ bene ricordare che tutti gli enti aderenti dovranno rendere conto dell’esito del processo.

In ogni modo il processo partecipativo chiarirà ai partecipanti fin dall’inizio quali sono gli enti che non aderiscono e quanto peseranno tali assenze sull’esito del processo. 

Raccomandazioni sulla attivazione:

Preparare una buon clima di vicinato istituzionale

Prima di presentare il progetto, si raccomanda di coinvolgere tutti gli enti territoriali contermini all’ente titolare, in particolare quando si tratta di opere che hanno un potenziale impatto sull’ambiente (acque, aria, consumo di suolo), sui flussi di trasporto, sul paesaggio, sui servizi sanitari, educativi, di welfare e comunque in tutti i casi in cui è prevedibile un impatto in territori non amministrati dall’ente titolare.

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ultima modifica 2022-04-07T11:51:27+02:00
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