Accordo formale

L’accordo formale è previsto dalla L.R. 15/2018 all’art.12, 4 comma: 

“Costituiscono criteri tecnici di premialità dei progetti, oltre a quelli individuati ai sensi dei commi 2 e 3:

a) un accordo preventivo, concluso con i principali attori del territorio con cui vengono individuati e condivisi i ruoli, le attività e le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo…”

Dunque, l’accordo non è obbligatorio ma eventuale.

Chi lo deve e può sottoscrivere?

Innanzitutto, il soggetto proponente e, se non coincidono, l’ente responsabile della decisione, poi “i principali attori territoriali organizzati”.

Quali sono “i principali attori territoriali organizzati”?

Possono essere: le associazioni civiche, culturali, ambientaliste, imprenditoriali, sindacali, di categoria attive nel territorio e potenzialmente interessate all'oggetto del progetto, comitati di cittadini, istituti di partecipazione degli enti locali, come i comitati di quartiere, ma anche le imprese, i titolari di beni immobili, sempre ovviamente se potenzialmente interessati alla questione oggetto del percorso partecipativo. Anche le amministrazioni pubbliche possono firmare l’accordo formale

In riferimento alla forma l'accordo DEVE essere sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti e dei soggetti firmatari.

Sempre in riferimento alla forma l'accordo può essere approvato nelle forme ritenute più opportune dal proponente; ad esempio lo schema di accordo può essere approvato con la stessa deliberazione con cui l'ente responsabile della decisione sospende ogni atto amministrativo relativo al procedimento oggetto del percorso partecipativo, oppure, se si intende approvare il progetto con Deliberazione di Giunta, è possibile, con lo stesso atto, approvare anche lo schema di accordo formale, oppure è anche possibile fare una dichiarazione di intenti tra i sottoscrittori.

L'accordo formale è UNICO tra i soggetti non un accordo "uno a uno" ma un accordo tra "molti", quindi è auspicabile che i soggetti sottoscrivano anche materialmente lo stesso accordo.

Se ciò non è possibile è opportuno che nella premessa dell'accordo siano elencati tutti i soggetti sottoscrittori.

Quanti possono essere i principali attori territoriali organizzati sottoscrittori dell’accordo?

Non c’è un numero massimo, ma solo un numero minimo: devono essere più di uno, oltre naturalmente all'ente proponente e, se non coincidono, all'ente responsabile della decisione.

Con l’accordo formale i soggetti sottoscrittori individuano insieme i ruoli, le attività, le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo.

La presenza di un accordo formale è “premiata” con l’attribuzione di un punteggio perché si presume che l'accordo attribuisca al progetto una maggiore affidabilità, poiché gli attori chiave del progetto hanno già svolto una parte della fase di condivisione del percorso ed hanno già chiarito i ruoli e le tappe.

Nel Bando Partecipazione 2021 la presenza dell’Accordo formale rientra tra gli elementi che formano il punteggio della Premialità tecnica.

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ultima modifica 2021-10-29T08:12:24+01:00
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