Le FAQ del Bando Partecipazione 2021
Sommario:
- Soggetto proponente
- Tematiche premianti
- Redazione del progetto
- Co-finanziamento
- Tempistica del percorso
- Certificazione di qualità
- Comitato di Garanzia locale
- Accordo formale
- Piano dei costi e rendicontazione del progetto
- I documenti finali del percorso partecipativo
- CUP – Codice Unico di progetto
Soggetto proponente
Può esserci coincidenza tra soggetto richiedente ed ente titolare della decisione? |
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SI, può esserci coincidenza tra soggetto richiedente ed ente titolare della decisione, ad esempio quando il progetto viene presentato dal Comune, che è anche il titolare della decisione . |
Un soggetto può presentare più di un progetto? |
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NO, ogni soggetto può presentare un solo progetto |
Un soggetto può essere ente decisore di più di un progetto, presentato da altri? |
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NO, ogni soggetto può, oltre a presentare un progetto, essere ente decisore di un solo ulteriore progetto (NOVITA') |
Un soggetto può sottoscrivere accordi formali in più progetti? |
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SI, ogni soggetto può sottoscrivere accordi formali in più progetti |
Un soggetto può presentare un progetto e sottoscrivere accordi formali in progetti presentati da altri? |
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SI, un soggetto può essere proponente di un progetto e contemporaneamente sottoscrivere accordi formali in altri progetti. |
Il proponente può essere un soggetto privato? |
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SI, sia la legge regionale 15/2018 che il bando prevedono espressamente che i beneficiari dei contributi possano essere anche soggetti giuridici privati, ma NON singoli cittadini, purché abbiano ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo. |
Entro quale termine i soggetti privati devono essere costituiti per poter presentare la domanda? |
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I soggetti privati, ad esempio le associazioni, devono essere formalmente costituite all’atto della presentazione della domanda, quindi entro il 10 dicembre. |
Un'Azienda sanitaria locale può presentare un progetto? |
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SI, purché sia titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo o abbia ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo. |
Un'università pubblica può presentare un progetto? |
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SI, l'università può presentare un progetto, perché è un ente pubblico e rientra tra i soggetti destinatari del bando. Lo può fare sia se è titolare della decisione pubblica, sia se ha ottenuto l'adesione formale del soggetto titolare della decisione pubblica collegata al processo partecipativo (ad esempio un ente locale). |
C’è un punteggio premiante per i comuni sotto i 5000 abitanti, i comuni derivanti da fusione, le unioni di comuni, i comuni in aree interne e montane? |
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NO, per i progetti presentati dai comuni sotto i 5000 abitanti, i comuni derivanti da fusione, le unioni di comuni, i comuni in aree interne e montane opera una riserva di 12 posti in graduatoria. (NOVITA') La riserva riguarderà anche Comuni che attraverso il processo partecipativo intendono costruire le condizioni per una futura fusione o Unione di Comuni. |
Cosa si intende per Comuni in aree interne e montane? |
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Per Comuni montani, si intendono quei Comuni individuati con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1734/2004 successivamente integrata dalla DGR 1813/2009. Per Comuni oggetto di intervento della Strategia Aree Interne si intendono quelli individuati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 473/2016. |
Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono pagare l’imposta di bollo?
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NO, il D.Lgs 117/2017 ha introdotto l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, purché regolarmente iscritte nei relativi registri nazionali o regionali. L’esenzione dall’imposta di bollo è valida purché gli enti destinatari dell’agevolazione siano regolarmente iscritti nei relativi registri nazionali o regionali, quali i registri regionali delle A.P.S e delle O.D.V., l’anagrafe unica delle ONLUS o il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. |
Tematiche premianti
Può essere presentato un progetto che si riferisce a una tematica che non costituisce elemento di premialità? |
SI, possono essere presentati progetti che si riferiscono a qualsiasi ambito, ma solo quelli che si riferiscono agli ambiti di intervento e alle tipologie indicate dal bando al punto 4. Premialità tematiche riceveranno il punteggio premiante. |
Quali progetti ricadono nella premialità: “Politiche per lo sviluppo sostenibile, nell'accezione ampia di sostenibilità e che ne abbraccia quindi oltre agli aspetti ambientali quelli economico-sociale”? |
Ricadono in questa premialità:
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Quali progetti ricadono nella premialità: “Politiche per sostenere la trasformazione/transizione digitale?" |
Ricadono in questa premialità i progetti che abbiano come scopo la diffusione dell'ICT a beneficio di tutti e che siano volti a garantire i diritti di cittadinanza digitale: diritto di accesso alle reti tecnologiche, diritto all'informazione e alla conoscenza, diritto ai servizi alla persona e alle imprese, diritto di accesso ai dati. |
Viene assegnato un punteggio premiante se il percorso è supportato da istanze e petizione?
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NO, a petizioni ed istanze non viene assegnato alcun punteggio premiante. L’eventuale presenza di petizioni ed istanze o altra documentazione a supporto del processo partecipativo deve essere indicata nella descrizione del contesto e sarà valutata complessivamente nell'ambito della certificazione di qualità. |
Redazione del progetto
Prima della presentazione della domanda l'amministrazione che atti dovrà adottare? |
L'amministrazione responsabile della decisione amministrativa cui fa riferimento il progetto deve assumere formalmente (cioè con deliberazione) l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo che possa anticipare o pregiudicare l'esito del progetto. |
Chi è il responsabile del progetto? |
Deve essere indicato nello schema come responsabile del progetto la persona fisica responsabile, che farà da referente del progetto per conto del soggetto richiedente. Il responsabile deve essere persona a conoscenza di tutti i contenuti del progetto, non persona responsabile per la sola parte amministrativo-gestionale del progetto. Nel caso in cui si tratti di ente pubblico, il referente può essere un funzionario pubblico dipendente oppure un collaboratore o un professionista esterno all'ente; nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato, il referente del progetto sarà semplicemente la persona incaricata dal soggetto privato richiedente. |
Cosa si intende per contesto del processo partecipativo? |
Si intende il quadro generale entro cui si svolgerà il processo partecipativo; occorre descrivere l'ambito territoriale (ad esempio una frazione, un quartiere, più comuni), la popolazione interessata ed eventualmente alcuni elementi economici e sociali. Sono utili a specificare elementi di contesto anche informazioni di tipo socioeconomico che contribuiscano a descrivere l’oggetto del processo. Nel contesto occorre indicare se il progetto è supportato dalla presenza di petizioni o istanze o altra documentazione che attesti l’interesse della comunità all’avvio del percorso partecipativo. |
Devono essere allegati i curricula del responsabile e dei componenti dello staff di progetto? |
NO, non è necessario allegare i curricula. |
È necessario incaricare una società di consulenza? |
NO, non è necessario. Se tuttavia è già stata coinvolta una società di consulenza o se sono già stati incaricati dei singoli professionisti esterni è necessario indicare i nominativi e specificarne le qualificazioni. |
Cosa si intende per partner di progetto? |
I partner di progetto sono i soggetti organizzati che svolgono attività organizzative o forniscono risorse e servizi finalizzati al percorso partecipativo a titolo non oneroso. |
Possono essere ammesse al finanziamento anche singole fasi del processo partecipativo? |
SI, ai sensi del punto 3 del Bando Partecipazione 2021 possono essere ammesse a finanziamento anche singole fasi del processo partecipativo. |
Co-finanziamento
C'è un livello di partecipazione finanziaria minima a carico del soggetto proponente? |
NO, l'intero costo può essere richiesto come contributo (massimo 15.000 euro), oppure parte dei costi di progetto può essere cofinanziato da altri soggetti aderenti al progetto. |
Cosa si intende per quota di co-finanziamento? |
Per quota di cofinanziamento si intende una somma in denaro che il richiedente o altri soggetti mettono a disposizione per la realizzazione del processo partecipativo. |
Il co-finanziamento determina una premialità? |
NO, nel Bando Partecipazione 2021 il co-finanziamento non determina alcuna premialità. |
Quale documentazione deve attestare il co-finanziamento? |
NON è necessario allegare alcuna documentazione per attestare il co-finanziamento. |
Tempistica del percorso
Entro quale data deve iniziare il progetto? |
Il progetto deve essere avviato formalmente entro il 15 febbraio 2022. |
Cosa si intende per avvio formale del progetto? |
Per avvio formale del processo partecipativo si intende un’azione del percorso che abbia rilevanza. Ad esempio, la costituzione dello staff di progetto, il primo incontro del Tavolo di Negoziazione, la presentazione del progetto in un evento pubblico, l’avvio di una rilevazione tramite la somministrazione di questionari … Poiché nello schema di Bando si richiede la data presunta di avvio del percorso partecipativo è necessario, se il progetto viene finanziato, formalizzare l’avvio del percorso, cioè la sua effettiva attivazione. |
Quale documentazione è necessario inviare per dare avvio formale al percorso? |
Per comunicare l’avvio formale del percorso partecipativo è necessario inviare una dichiarazione sulla base di un modello predisposto dalla Regione, firmata digitalmente dal legale rappresentante. La comunicazione deve essere inviata tramite pec all'indirizzo: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it |
Può variare la durata del progetto? |
La durata del progetto non può variare, di norma, rispetto a quanto indicato nel progetto ammesso a contributo. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni. La proroga deve essere richiesta al Tecnico di garanzia, indicandone le reali difficoltà incontrate e le motivazioni. La richiesta di proroga deve essere inviata al Tecnico di garanzia all'indirizzo: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it La proroga deve essere approvata dal Tecnico di garanzia. (art.15, comma 3 della L.r. 15/2018). In nessun caso il progetto potrà durare più di 12 mesi |
Certificazione di qualità
Che cosa è la certificazione di qualità? |
È una delle funzioni del Tecnico di garanzia in materia di partecipazione (vedi art. 3, comma 1 lett. d) e art 8, comma 1, lett. b) della L.r. 15/2018). Il Tecnico di garanzia esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità al fine della concessione dei contributi regionali. Solo i progetti che ottengono la certificazione di qualità sono ammessi alla formazione della graduatoria. |
Quali sono gli elementi di qualità tecnica che un progetto deve avere per ottenere la certificazione? |
Sono individuati dall'art 17 della L.r. 15/2018: a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura; b) l’inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l’attivazione del processo; c) la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo; d) l’utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa o deliberativa; e) l’accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo. |
La sezione relativa agli elementi di qualità tecnica per la certificazione del Tecnico di garanzia deve essere compilato obbligatoriamente? |
SI, la sezione relativa agli elementi di qualità tecnica per la certificazione del Tecnico di garanzia, deve essere compilata IN TUTTE LE SUE PARTI. Non è sufficiente fare un richiamo generico ad altre sezioni del progetto. La mancata compilazione, anche solo di una sottosezione, comporta la NON CERTIFICAZIONE del progetto (punto 6 del Bando). |
Che cosa significa rendere accessibile via web la documentazione del processo? |
I cittadini interessati al processo devono poter accedere liberamente a tutta la documentazione, dal progetto presentato, alle convocazioni degli incontri, ai report delle assemblee dei cittadini o dei gruppi di lavoro, ai verbali del Tavolo di negoziazione e del Comitato di garanzia locale, all'eventuale documentazione fotografica, sino al Documento di proposta partecipata, ed anche alle relazioni inviate al Tecnico di garanzia. L’accesso via web deve essere garantito o attraverso pagine dedicate appositamente alla comunicazione del processo, oppure tramite una sezione del sito istituzionale dell’ente titolare. |
Comitato di Garanzia locale
Che cosa è il Comitato di garanzia locale? |
Il Comitato di garanzia locale è previsto dall'art. 12, comma 4 lett.d) della L.r. 15/2018. È un comitato che è possibile costituire per verificare il rispetto dei tempi del percorso, delle azioni previsti, dei metodi che si prevede di utilizzare ed anche per verificare il rispetto dell’imparzialità nel corso del processo da parte dei conduttori. Il Comitato di garanzia locale può anche svolgere la funzione di monitorare l’esito del processo. |
È obbligatorio prevedere un Comitato di garanzia? |
NO, non è obbligatorio costituirlo. L’eventuale costituzione del Comitato di garanzia rientra tra le caratteristiche tecniche del progetto (NOVITA')
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Accordo formale
Che cos'è un accordo formale? |
Per accordo formale si intende un accordo stipulato tra il soggetto richiedente, l’ente responsabile e i principali attori organizzati del territorio. |
Quali sono i contenuti dell’accordo formale? |
Con l’accordo formale i soggetti sottoscrittori individuano insieme i ruoli, le attività, le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo e in alcuni casi anche gli impegni per la realizzazione delle proposte scaturite dal processo partecipativo. |
Chi sottoscrive l'accordo formale? |
L'accordo formale DEVE essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti firmatari. |
I partner di progetto possono sottoscrivere l’accordo formale? |
SI, anche i partner di progetto possono sottoscrivere l’accordo formale. |
Con quale forma deve essere approvato l'accordo formale? |
Nelle forme ritenute più opportune dal proponente; ad esempio, lo schema di accordo può essere approvato con la stessa deliberazione con cui l'ente responsabile della decisione approva il progetto e sospende ogni atto amministrativo relativo al procedimento oggetto del percorso partecipativo, oppure, può essere approvato con una deliberazione di giunta apposita, ma è anche possibile fare una dichiarazione di intenti tra i sottoscrittori. |
Viene assegnato un punteggio premiante se il percorso è prevede un accordo formale? |
La presenza di un accordo formale rientra tra le caratteristiche tecniche del progetto, non dà luogo ad un punteggio premiante dedicato, ma costituisce parte della Premialità tecnica (punto 7 del Bando). (NOVITA') |
Piano dei costi e rendicontazione del progetto
È possibile variare il Piano dei costi di progetto? |
SI, è possibile variare i costi attinenti alle quattro macro voci (Oneri per la progettazione, Oneri per la formazione del personale interno riferita alle pratiche e ai metodi partecipativi, Oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi, Oneri per la comunicazione del progetto) solo entro la misura massima del 20,00%. |
Cosa si intende per "scostamenti"? |
Per scostamenti si intendono le variazioni delle spese complessive attribuite a ciascuna macrocategoria; questi scostamenti devono essere contenuti entro la misura massima del 20% e devono essere motivati all'interno della relazione finale. Se invece in corso di realizzazione del progetto avvengono dei cambiamenti all'interno dei dettagli di spesa di una stessa macrocategoria, senza variazioni della spesa complessiva attribuita alla macrocategoria medesima, non è necessario darne motivazione. A parità di costo complessivo del progetto, una variazione delle spese complessive attribuite ad una macrocategoria corrisponde forzatamente a variazioni di segno opposto delle altre macrocategorie. |
Le modifiche al Piano dei costi di progetto devono essere comunicate formalmente? |
SI, le modifiche al Piano dei costi di progetto devono essere corredate da adeguata motivazione e comunicate al Responsabile del procedimento, contestualmente all'invio della Relazione finale. |
Possono aumentare i costi del progetto nel corso delle attività? |
Nel caso in cui aumentino i costi del progetto rispetto al Piano finanziario, presentato alla Regione e dalla stessa approvato, questi sono sempre a totale carico dell'ente proponente e quindi non sono rilevanti ai fini della rendicontazione. |
Possono essere comunicate variazioni in diminuzione del Piano dei costi in seguito alla concessione del contributo regionale? |
Il Piano finanziario inoltrato alla Regione non può diminuire negli importi totali, né nelle quote di eventuale cofinanziamento di altri soggetti pubblici o privati. Qualora vi sia una variazione in diminuzione dei costi nel piano finanziario a consuntivo, la riduzione va ripartita tra soggetto richiedente e Regione, in modo che la percentuale di cofinanziamento rimanga invariata. |
È possibile variare gli importi delle singole voci di dettaglio del Piano dei costi facenti parte delle singole macro voci? |
SI, è possibile variare gli importi delle singole voci di dettaglio del Piano dei costi facenti parte della macro voce pur senza modificare il totale della singola macro voce. In tal caso non è necessaria alcuna comunicazione di variazione alla Regione. Verrà esaminata, in fase di consuntivazione, la coerenza e compatibilità del Piano finanziario rispetto alle attività svolte. |
Sono ammissibili le spese a favore dei partner di progetto? |
NO, non sono ammissibili spese a favore di soggetti che sono partner di progetto o che hanno sottoscritto l'accordo formale. |
Sono ammissibili e come si rendicontano le spese per incarichi professionali esterni, per collaborazioni occasionali o per collaborazione coordinate e continuative (co.co.co)? |
Sono ritenute spese ammissibili anche quelle riferite a incarichi professionali esterni, incarichi di collaborazione occasionale e incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per la rendicontazione di questi costi sarà necessario allegare il contratto o l’incarico nonché le note spese o i cedolini. L'oggetto dell'incarico deve esplicitamente fare riferimento al progetto finanziato e al relativo codice CUP. Nel caso in cui l’incarico faccia riferimento a più progetti sarà necessario allegare anche una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la quota parte dell’incarico affidato, che fa riferimento al progetto partecipativo, indicando anche il CUP. In modo analogo anche alle note spese e ai cedolini, se non fanno riferimento al progetto finanziato e al relativo codice CUP, dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante che specifichi la quota parte dell’incarico affidato che fa riferimento al progetto partecipativo, indicando anche il CUP. |
Cosa si intende per spese in conto capitale? |
Spesa in conto capitale è tutto ciò che rientra nel patrimonio dell'ente, cioè ciò che viene inventariato. |
Il contributo concesso in base alla L.r. 15/2018 può coprire anche gli oneri di realizzazione delle opere oggetto del percorso partecipativo? |
NO, il finanziamento della L.r. 15/2018 copre esclusivamente i costi del processo partecipativo, cioè le spese di progettazione del percorso partecipativo, le eventuali spese per la formazione rivolta al personale interno e riferita esclusivamente alle pratiche e ai metodi della partecipazione, le spese per l’organizzazione del percorso partecipativo e le spese di comunicazione. |
Quali sono i documenti contabili ammissibili ai fini della rendicontazione? |
I documenti contabili ammissibili ai fini della rendicontazione sono tutti quelli che "documentano" le spese di progetto, a titolo di esempio, le notule o fatture degli eventuali consulenti o incaricati esterni, le fatture per l’acquisizione di beni o servizi (fatture per l’acquisto di cancelleria per un evento, acquisizione servizio di baby sitting…), le fatture per il noleggio di sale o attrezzatura… Questi documenti dovranno essere intestati al soggetto titolare del progetto e assegnatario del contributo e dovranno avere una data compresa nell'arco temporale dalla data di avvio del progetto alla data di conclusione del progetto. Naturalmente dovranno essere riferibili con certezza al progetto o, se è stata finanziata una singola fase, alla fase progettuale per la quale si è chiesto il finanziamento. Inoltre, Le fatture dovranno riportare, il CUP del progetto. |
Come si rendicontano le spese generali? |
In fase di rendicontazione sono ammesse “Spese generali” nella misura massima del 10% del costo finale complessivo del progetto. Le eventuali spese generali saranno certificate a consuntivo nella rendicontazione economico finanziaria allegata alla Relazione finale. (NOVITA') Sarà necessario allegare i giustificativi contabili (bollette, spese di trasporto o altro) accompagnati da un'attestazione o da uno schema riassuntivo in cui per ogni spesa generale vengono indicati i relativi giustificativi (per l'intero o per una quota-parte). |
Come si considera l’IVA? |
Le spese rendicontabili sono al netto di IVA. L’IVA, tuttavia, può costituire una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal beneficiario finale. In questo caso, occorre un’apposita autodichiarazione da rendersi in base al DPR n. 445/2000. L’IVA che sia comunque recuperabile non può considerarsi ammissibile. Nel caso di presentazione di fatture per eventuali acquisti in ambito UE ed extra UE, le stesse fatture potrebbero non essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle regole che vigono per l’acquisto di beni e/o servizi tra operatori residenti nella UE. Ciò comporterà l’obbligo, da parte del beneficiario residente in Italia, di procedere all’integrazione della fattura o all’emissione di una autofattura per assolvere l’IVA. Qualora il beneficiario italiano non possa detrarsi l’IVA assolta sull’integrazione della fattura o autofattura, il costo per l’IVA indeducibile potrà essere rendicontato, sempre previa autodichiarazione (DPR n. 445/2000). |
I documenti finali del percorso partecipativo
Quale atto viene considerato come conclusione del processo partecipativo? |
Viene considerato quale conclusione del processo la trasmissione del Documento di proposta partecipata (Docpp), validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile della decisione. |
Che cos'è il Documento di proposta partecipata o Docpp? |
Il Documento di proposta partecipata o Docpp è il risultato del processo partecipativo (art.3, comma 1 lettera b) della L.r . 15/2018); è il documento che contiene le proposte emerse dal percorso partecipativo e di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. |
A chi deve essere trasmesso il Docpp? |
Deve essere trasmesso prima al Tecnico di garanzia per la validazione all'indirizzo di posta elettronica certificata peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it e, a seguito della validazione, all'ente responsabile della decisione. |
Che cos'è la Relazione finale? |
La Relazione finale è l'adempimento riguardante la corretta gestione del progetto per quanto concerne il bando. Senza la Relazione finale la Regione non può procedere alla liquidazione del saldo del contributo. |
Come deve essere redatta la Relazione finale? |
La Relazione finale DEVE essere redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione e scaricabile dal sito. |
Quando deve essere inviata la Relazione finale? |
La Relazione finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo. |
A chi deve essere inviata la Relazione finale? |
La Relazione finale deve essere inviata al Responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.r.15/2018 Relazione finale 2021 " e per conoscenza al Tecnico di garanzia all'indirizzo peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it |
Ci sono adempimenti dopo l’invio della Relazione finale? |
SI, dopo l’invio della relazione finale ci sono gli adempimenti previsti dall'art. 19 della legge e dal bando al punto 18. |
Che cos'è la presa d’atto del Docpp |
Dopo la conclusione del processo il titolare della decisione oggetto del processo partecipativo DEVE prendere atto del processo partecipativo realizzato, del documento di proposta partecipata e della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione. Non significa decidere in merito agli esiti ma solo acquisire le proposte. Questa “presa d’atto” deve essere formalizzata. Per gli enti locali significa l’approvazione di una deliberazione di Giunta |
Cosa deve fare l’ente titolare della decisione dopo la presa d’atto? |
L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle In ogni caso l'ente responsabile deve: a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica; c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo. |
CUP – Codice Unico di progetto
Il CUP è obbligatorio? |
SI, la legge n.3/2003, all'articolo 11, prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un “CUP”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. Il CUP diventa così lo strumento atto a identificare univocamente ogni progetto d’investimento pubblico attraverso una codifica comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti o chiamati a seguirne la realizzazione. Dal 1º gennaio 2004 il codice CUP deve essere richiesto per tutti i progetti d’investimento pubblico, qualsiasi sia l’importo e qualunque sia la data di inizio. |
Quando un soggetto privato deve chiedere il CUP perché è riconosciuto soggetto a valenza pubblica? |
Un soggetto privato rientra tra i soggetti responsabili tenuti a richiedere il CUP (vedi Delibera CIPE n. 45 del 2011), quando è organismo di diritto pubblico, cioè quando è un ente, dotato di personalità giuridica, che, pur potendo assumere la veste formale di società, viene istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse pubblico, aventi carattere non industriale e commerciale. Rientrano in questa definizione, ad esempio, gli enti O.n.l.u.s., I.R.C.C.S., G.A.L, ecc. In questi casi il soggetto privato, nel momento della decisione della realizzazione di un progetto di sviluppo economico e sociale, finanziato con fondi pubblici, dovrà necessariamente procedere alla generazione del CUP. |
Come fa un soggetto privata a fare richiesta del CUP? |
I soggetti privati possono fare richiesta del CUP accreditandosi nella piattaforma http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/richiestaUtenza.do?service=init |