La certificazione di qualità

Per certificazione di qualità si intende il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'articolo 17 della l.r.15/2018. (art. 3, comma 1, lettera d). Riscontro che significa analisi e valutazione della congruità e della coerenza, anche in relazione al contesto, degli elementi descritti nella sezione dedicata del progetto.

I criteri individuati dall'art. 17 della l.r. 15/2018, sono cinque:

  1. la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
  2. l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l’attivazione del processo;
  3. la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;
  4. l’utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
  5. l’accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.

La certificazione di qualità corrisponde agli obiettivi della legge per garantire la più ampia e completa rappresentazione degli interessi in gioco e dei punti di vista (sollecitazione e inclusione), una discussione organizzata ed equilibrata (tavolo di negoziazione e metodi DDDP, cioè strumenti di Democrazia Diretta o Deliberativa e Partecipativa) e la massima trasparenza (comunicazione e accessibilità).

Questi requisiti tecnici sono quelli indicati nella piattaforma nella sezione 8. Elementi di qualità tecnica del progetto, che è suddivisa in 5 campi, ognuno corrispondente ad un requisito. Devono essere compilati tutti, perché la mancata compilazione di uno solo di questi campi comporta automaticamente la NON CERTIFICAZIONE del progetto.

Vediamoli uno ad uno:

1. La sollecitazione delle realtà sociali…

Fondamentale è l’analisi di questa sezione in rapporto con il contesto in cui si svolge il percorso, per cui si ritiene che il dettaglio sia importante, ma soprattutto sia rilevante indicare le “motivazioni”. Ciò significa non solo indicare quali sono gli stakeholders, ma spiegare perché sono rilevanti per quel territorio e per quel percorso specifico.

Uno strumento potrebbe essere una “prima” mappa dei portatori di interesse, oppure una scheda di analisi degli stakeholders.

In questo campo occorre, quindi, dettagliare l’elenco dei soggetti/ attori del territorio (portatori di interessi associazioni di volontariato, associazioni di categoria, scuole, comitati…) già coinvolti (se è stato sottoscritto un accordo formale i primi soggetti coinvolti sono i sottoscrittori).

Inoltre, occorre dettagliare l’elenco dei soggetti/attori del territorio che si ritiene necessario coinvolgere.

Deve essere indicato in che modo si intendono sollecitare e coinvolgere nel processo.

È necessario anche descrivere le realtà sociali (categorie, gruppi, contesto, situazioni) sulle quali si prevede un impatto della decisione, ma che si ritiene non abbiano sufficienti canali di comunicazione con il soggetto proponente o l’ente responsabile.

Altro elemento importante è la valutazione ex ante delle criticità relative all'attività di sollecitazione (ma anche di inclusione), ad esempio quali si ritiene siano le categorie che si fatica a sollecitare e ad integrare nel percorso.

Se fossero già stati svolti dei percorsi partecipativi, questi potrebbero essere il punto di partenza per il nuovo percorso anche sotto il punto di vista dell’azione di sollecitazione, proponendosi dei miglioramenti rispetto all'azione svolta in precedenza.

2. L’inclusione…

Nella fase di condivisione del percorso tutte le organizzazioni interessate, anche su loro richiesta, devono poter essere incluse; si tratta di tenere la porta aperta fino alla definitiva strutturazione del percorso.

In questa sezione è importante non solo dichiarare, ma anche dare indicazioni relative alla caratteristica della “porta aperta”. Descrivere come si include e chi si preoccupa e si occupa di includere. E' importante anche valorizzazione il ruolo del Tavolo di Negoziazione rispetto a questa azione.

Come per la sollecitazione può essere rilevante avere fatto una valutazione ex ante delle criticità rispetto all'inclusione delle categorie “difficili” e descrivere il piano di azione relativo al contesto per includere queste categorie.

Si possono indicare anche nuovi strumenti di inclusione sperimentati con l’emergenza sanitaria

Uno strumento potrebbe essere una tabella con la descrizione delle categorie e delle modalità di inclusione.

3. Il Tavolo di Negoziazione…

Il criterio del Tavolo di Negoziazione è stato analizzato più volte, dai componenti, al ruolo, dal regolamento, ai conflitti interni. La legge pone grande attenzione a questo strumento, che non deve essere sottovalutato e per questo deve essere costituito sin dalle prime fasi del percorso.

Rilevante è la composizione del TdN, dal primo nucleo di componenti a quelli che possono aggiungersi, chiedersi se sono “competenti”, nel senso di essere portatori di “saperi”, se arricchiscono il TdN con un nuovo punto di vista, che rapporto hanno con il territorio.

Chi sono i componenti del TdN? Devono essere “soggetti organizzati” (portatori di interessi o attori del territorio), cioè rappresentanti di organizzazioni, associazioni, comitati, o anche di gruppi di cittadini informalmente organizzati, i titolari di diritti reali coinvolti nella questione in discussione, imprese in attività, in corso di insediamento o di trasferimento.

E’ necessario anche descrivere come sono stati o saranno selezionati i “primi” soggetti che siedono nel TdN, quale ruolo avrà il Tavolo nella condivisione e nello svolgimento del processo, i metodi per la sua conduzione, se è prevista l’approvazione di un regolamento per il funzionamento del TdN, come si prevede di risolvere eventuali conflitti. Indicare in che misura e in base a quali “regole” vengono inclusi nuovi attori nel TdN.

Indicare le modalità di convocazione del TdN (Si sottolinea l’opportunità che le convocazioni siano pubbliche).

Deve essere chiara la distinzione tra il percorso partecipativo e il percorso dei componenti del TdN. 

Il Tavolo potrebbe avere un ruolo sia nel monitoraggio del percorso, sia nell'implementazione degli esiti.
4. I metodi previsti per la mediazione…

Per metodo si intendono metodologie più o meno complesse (ad es. dal semplice gruppo di discussione ristretto a poche persone, all'electronic town meeting); alcune metodologie sono più adeguate in fase di apertura, altre in fase di chiusura del percorso.

Descrivere quali metodi verranno adottati per lo svolgimento degli incontri e distinguere tra fase di apertura e fase di chiusura del processo. L’indicazione dei metodi che verranno utilizzati deve essere motivata ed adeguata al contesto.

E' opportuno valutare anche la coerenza con il budget previsto.

Se si tratta di realtà che hanno già sperimentato percorsi partecipativi un buon indicatore è la valutazione relativa all'utilizzo precedente di strumenti e metodologie (VI sono stati cambiamenti rispetto a quelle previste? i metodi hanno funzionato? ci sono state criticità?).

Chi sono i partecipanti coinvolti con gli strumenti di democrazia diretta, deliberativa o partecipativa - DDDP? In questo caso si intendono le persone, prese individualmente, come portatrici del proprio punto di vista, non tanto come rappresentanti di un interesse, di un gruppo o di un diritto reale.

5. L’accessibilità di tutta la comunicazione…

L’accessibilità sia alla documentazione del progetto (progetto, relazioni, docpp…), che alla documentazione del percorso partecipativo (convocazioni, verbali del TdN o del Comitato di garanzia locale, locandine, inviti, report…) è fondamentale, perché consente ai cittadini di essere informati e salire sul percorso in ogni momento, così come è opportuno che il progetto preveda la calendarizzazione degli eventi.

Il progetto deve indicare gli strumenti informativi che accompagnano il processo in tutte le fasi, per consentire ai cittadini di accedere facilmente alle informazioni. (indicare se è stato predisposto, o se lo sarà, un piano di comunicazione dedicato al percorso).

Indicare se sarà attivato un sito web o profili social dedicati al progetto oppure se saranno utilizzate pagine del sito istituzionale.  Si precisa che le pagine web dovranno essere attivate sin dall'inizio del percorso partecipativo.

Si consiglia di mantenere un rapporto equilibrato tra strumenti online e strumenti di partecipazione in presenza, valutando l’importanza del digitale come supporto (specialmente in tempi di emergenza sanitaria), ma non in sostituzione integrale degli incontri in presenza.

Indicare anche l’utilizzo e la sperimentazione di piattaforme partecipative, anche innovative.

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ultima modifica 2020-12-02T15:11:16+01:00
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