Bando Partecipazione 2020, il Comitato di garanzia locale

La costituzione del Comitato è elemento di premialità

Il Comitato di garanzia locale è previsto dalla l.r. 15/18 all'art. 12, comma 4 lett.d) e la costituzione di tale Comitato costituisce elemento di premialità per il Bando Partecipazione 2020.

La costituzione del Comitato infatti attribuisce al progetto un punteggio aggiuntivo da 1 a 3 punti.

La semplice previsione del Comitato determinerà l’attribuzione del punteggio minimo, mentre la descrizione nel dettaglio relativa alle modalità di costituzione e di funzionamento porterà all'attribuzione di un punteggio più elevato. Attenzione alla composizione e al ruolo del comitato di garanzia da non confondersi con il Tavolo di negoziazione.

Il Comitato di garanzia, nell'ambito del percorso partecipativo, ha l’obiettivo di verificare il rispetto dei tempi e delle azioni previste, dell’applicazione dei metodi e del rispetto del principio di imparzialità dei conduttori/ facilitatori.

Inoltre, può svolgere funzioni di monitoraggio del processo sia durante il percorso stesso che dopo la conclusione per la “verifica” dell’implementazione degli esiti.

Proprio per il ruolo di supervisione sull'imparzialità del conduttore del processo e del corretto svolgimento dello stesso, nel Comitato di garanzia locale non possono sedere membri dello staff di progetto, sebbene debbano mantenere comunicazioni e aggiornamenti periodici e possano essere chiamati in riunione dallo stesso comitato per riferire.

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ultima modifica 2020-12-11T15:32:55+01:00
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